Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore le “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” emanate con Decreto 159/2005 convertito in Legge 29 dicembre 2025.
Il provvedimento ha l’obiettivo di dare una risposta concreta al drammatico bilancio degli infortuni mortali e malattie professionali degli ultimi anni, e introduce misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, volte a rafforzare la vigilanza, contrastare gli infortuni nei cantieri e migliorare la formazione dei lavoratori segnando un nuovo passo nella strategia nazionale di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
Di seguito le principali novità introdotte dalla nuova normativa:
- Deroghe per la formazione dei lavoratori del settore pubblici esercizi e imprese turistico ricettive. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive, il termine massimo per l’erogazione della formazione in materia di sicurezza sul lavoro ed eventuale addestramento, viene posto a 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
- Rafforzamento della formazione per RLS. L’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi.
- Revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli. Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote relative all’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e i contributi applicati al settore agricolo, con l’obiettivo di premiare le imprese con risultati positivi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rafforzando il legame tra prevenzione e benefici economici. Sono inoltre previste specifiche cause di esclusione dal bonus, al fine di garantire che le agevolazioni siano riservate esclusivamente alle aziende che operano nel pieno rispetto della normativa e adottano comportamenti realmente virtuosi in tema di sicurezza.
- Disposizioni in materia di Rete del Lavoro agricolo di qualità. Per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese dovranno dimostrare l’assenza di condanne penali o sanzioni amministrative in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli ultimi tre anni. A queste imprese virtuose verrà riservata una quota delle risorse programmate dell’INAIL.
- Subappalto e strumenti digitali. L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato e l’iscrizione alla “Lista di conformità INL“*, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.
*La “lista di conformità INL” è un registro pubblico online gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che elenca le aziende che, a seguito di un’ispezione, hanno dimostrato di essere in regola con le normative in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza sul lavoro. L’iscrizione offre vantaggi, come l’esclusione dalle verifiche programmate per 12 mesi nelle materie già controllate, anche se questa esenzione non si applica a controlli di sicurezza specifici, segnalazioni di terzi o indagini della Procura.
- Badge di cantiere e patente a crediti. Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere e la patente a crediti. Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), dovrà essere adottato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l’elenco degli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato per i quali prevedere lo stesso obbligo, fornendo altresì le modalità di attuazione del badge di cantiere, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate. In merito alla patente a crediti vengono inasprite le sanzioni, rendendo più gravose le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il decurtamento dei punti della patente per lavoro irregolare saranno applicate automaticamente al momento della notifica del verbale. Vengono inoltre apportate altre modifiche per il decurtamento dei punti.
- Potenziamento dell’apparato ispettivo e promozionale. Il testo prevede il potenziamento dell’organico dell’INAIL e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro per i controlli in materia di sicurezza.
- Il decreto modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
- Fascicolo elettronico del lavoratore. Il decreto aggiorna la normativa sulla registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori tramite la formazione. Il precedente libretto formativo del cittadino viene sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con inserimento dei dati anche nella piattaforma SIISL. Si attendono disposizioni attuative.
- Si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento.
- Sicurezza studenti (scuola-lavoro). Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa. Si introduce a carico dell’INAIL una borsa di studio per alunni e studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
- Near miss e prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.
- Visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
- Sorveglianza sanitaria e Medico Competente. Si specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza, o comunque disposti dal medico competente, siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva. Con l’introduzione della nuova lettera a-bis all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, al Medico Competente viene attribuito il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute.
- Comunicazioni degli organismi paritetici. Gli organismi paritetici, tramite l’INAIL, dovranno ora comunicare ogni anno, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR), ai competenti organi di vigilanza territoriali, all’Ispettorato nazionale del lavoro oltre che all’INAIL, tutti i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis e alle aziende che hanno ricevuto consulenza e monitoraggio con esito positivo.
- Mantenimento in efficienza dei DPI (dispositivi di protezione individuali). Il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano sempre efficienti e igienicamente idonei, provvedendo alla loro manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. La modifica chiarisce inoltre che tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.
- Scale verticali “permanenti”: aggiornamento dei requisiti di sicurezza. Interviene sui requisiti di sicurezza delle scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri modificandone le misure di prevenzioni contro le cadute dall’alto e aggiornando le soluzioni tecniche previste.
- Revisione delle norme sui sistemi di protezione di caduta dall’alto. La norma dispone priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza) e definisce in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (lavoro in trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre sistemi rispetto all’ultimo. Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. relativi a lavori in quota e lavori su fune).
- Norme UNI – il ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI) per la consultazione gratuita delle norme tecniche.
Per informazioni ed approfondimenti contattare l’ufficio sicurezza dell’Associazione Commercianti Albesi.
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