Novità in tema di imposte sui redditi – Legge di Bilancio 2024

Fringe benefit 2024 - Incremento della soglia di esenzione

La soglia di non imponibilità dei fringe benefit per il 2024 è elevata da 258,23 euro a:

  • 1.000 euro, per tutti i dipendenti;
  • 2.000 euro, per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Possono rientrare nel suddetto limite, per tutti i dipendenti (con o senza figli), anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

  • delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
  • delle spese per l’affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.


Rivalutazione di terreni e partecipazioni

È stata prevista la rivalutazione del valore delle partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti all’ 1/01/2024.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 30.6.2024, un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno.

Per la determinazione del costo dei titoli, delle quote e dei diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedutiall’1/01/2024 è stata prevista la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2024 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L’imposta sostitutiva del 16% potrà essere versata:

  • in unica soluzione, entro il 30/06/2024;
  • oppure, mediante versamento rateale, in tre rate annuali scadenti, rispettivamente il 30/06/2024, il 30/06/2025 e il 30/06/2026, le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30/06/2024.


Locazioni brevi

Sono state oggetto di modifica le disposizioni in merito al “Regime fiscale delle locazioni brevi” del D.L. 50/2017.

Più precisamente, dall’ 1/01/2024, la Legge di Bilancio ha previsto che la cedolare secca trova applicazione con l’aliquota del 26% in caso di opzione sulle locazioni brevi.

Viene però precisato che, il contribuente ha la possibilità di conservare l’aliquota del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a un solo immobile individuato in dichiarazione dei redditi.

La disciplina delle locazioni brevi è riservata ai contratti stipulati al di fuori dell’esercizio di impresa.

È stato previsto che, nel caso in cui i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in esame, il mantenimento della ritenuta al 21% che viene sempre operata a titolo d’acconto.

Con lo scopo di adeguare la normativa interna sulle locazioni brevi a quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europea sono stati ridefiniti gli obblighi degli intermediari non residenti.



Regolarizzazione del magazzino

Gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere,

  • relativamente al periodo d’imposta in corso al 30/09/2023,
  • alla regolarizzazione del valore delle rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Metodi per effettuare l’adeguamento:

  • eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti non avrebbero rilevanza fiscale.

L’adeguamento comporta il pagamento delle seguenti imposte:

  • IVA;
  • Imposta sostitutiva pari al 18%.


Detassazione dei premi di risultato dipendenti

Viene ridotta dal 10% al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale, sui premi di produttività, di cui al co. 182, art. 1, della L. 208/2015, per i premi e le somme erogati nel 2024.



IVIE e IVAFE

È stato previsto l’incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri.

In particolare, dal 2024 l’IVIE passa dal precedente 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dal 0,2% allo 0,4%, ma solo per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list.

L’incremento delle aliquote ai applica a partire dalll’1/01/2024 anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente.



Ritenuta sui bonifici “parlanti” per interventi edilizi

È stato previsto dall’ 1/03/2024 l’incremento dall’8% all’11% dell’aliquota della ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione d’imposta.



Ritenuta su provvigioni

Dall’1/04/2024, saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite da:

  • agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendano prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.


Redditi diversi e plusvalenze

Sono state apportate modifiche alle seguenti disposizioni del TUIR:

Plusvalenze sulla cessione di metalli preziosi

Viene eliminata la possibilità di applicare la misura forfettaria pari al 25% del corrispettivo per l’imposizione delle plusvalenze sulla cessione a titolo oneroso dei metalli preziosi da parte dei soggetti che non esercitano attività d’impresa.

In caso di cessione di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al corrispettivo della cessione.

La plusvalenza realizzata sarà assoggettata a imposta sostitutiva del 26% da indicarsi nel quadro RT del modello Redditi.

Imponibilità della costituzione dei diritti reali immobiliari

Vengono inclusi nella disciplina dei redditi diversi anche i redditi derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

Le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importino costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società, laddove le norme non prevedano diversamente.

 

Per informazioni:

UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it



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