PREVENZIONE INCENDI: OBBLIGO PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE, FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A seguito della pubblicazione di tre Decreti da parte del Ministero dell’Interno nel 2021, nei prossimi mesi entreranno in vigore importanti novità in materia di antincendio, anche per le attività commerciali e ricettive.

Di seguito riportiamo le principali disposizioni di interesse per le aziende e le relative scadenze di adeguamento. 

PIANO DI EMERGENZA ED ESERCITAZIONE ANTINCENDIO 

Una delle principali novità in vigore dal 4 ottobre 2022 riguarda l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza. 

In conformità alla nuova normativa, tale documento dovrà essere predisposto nei seguenti casi:

– luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

– luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco quali ad esempio:

  • – alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto, 
  • – attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq., 
  • – discoteche e sale da ballo con oltre 100 persone, 
  • – depositi di materiale combustibile, 
  • – palestre, 
  • – parcheggi,  
  • – officine meccaniche e di saldatura;

– luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori. 

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998 (previgente normativa), quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.

COS’È IL PIANO DI EMERGENZA 

Il Piano di emergenza, ricordiamo, è un documento descrittivo che elenca nel dettaglio le misure per la gestione delle emergenze di qualsiasi genere che si possono verificare in azienda e delle procedure che devono essere messe in atto per l’evacuazione dai luoghi di lavoro. Il piano deve essere completato con planimetrie da esporre in più punti. 

Il piano di emergenza e le planimetrie devono essere aggiornate in caso di modifiche dei locali ed organizzative. In alcuni casi il piano di gestione delle emergenze è soggetto ad obbligo di aggiornamento periodico, a prescindere dal verificarsi di modifiche dell’attività (citiamo ad esempio le attività che hanno optato per un sistema di gestione emergenza articolato, in accordo con i Vigili del Fuoco, oppure le attività connesse con il deposito e/o trattamento rifiuti).

Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi sicurezza (DVR).

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, un’esercitazione antincendio. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DM 01 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/09/2021; 

DM 02 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/10/2021. 

DM 03 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29/10/2021. 

CORSI DI FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO 

Con il nuovo Decreto, a partire dal prossimo 4 ottobre, anche per le attività a basso rischio di incendio (livello 1) saranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili. 

Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio, andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.   

Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 4 ottobre 2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro comunque il 4 ottobre 2023). 

Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 2 settembre 2021 (ovvero fino al 4 aprile 2023).

Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da docenti in possesso di specifici requisiti stabiliti dall’art. 6 del DM 2 settembre 2021. 

BASSO RISCHIO INCENDIO: LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il DM 3 settembre disciplina i criteri per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio per le attività a basso rischio.

Come previsto dall’Allegato III del DM 2 settembre 2021, cambiano le “denominazioni” dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare: 

– il rischio basso verrà rinominato “livello 1”; 
– il rischio medio verrà rinominato “livello 2”; 
– il rischio alto verrà rinominato “livello 3”.

Sono considerati come a basso rischio di incendio di livello 1 i luoghi di lavoro aventi tutti i requisiti sotto elencati: 

– affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti (tenendo conto anche di eventuali soggetti esterni all’attività quali: visitatori, clienti, manutentori, ecc.); 
– superficie lorda non superiore a 1.000 m2; 
– con piani dell’edificio situati ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri;
– dove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (in linea generale, con carico d’incendio inferiore a 900 MJ/m2); 
– dove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; 
– dove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

La valutazione specifica del rischio incendio è parte integrante del DVR Documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori. 

In base ai nuovi criteri, a partire dal 29 ottobre 2022 la valutazione del rischio d’incendio dovrà:

– tener conto dell’analisi dello specifico luogo di lavoro,  
– ricomprendere l’individuazione dei pericoli d’incendio (es. sorgenti d’innesco, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio etc.), 
– descrivere il contesto e l’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti,  
– determinare la quantità e la tipologia degli occupanti e dei beni esposti al rischio,  
– valutare le conseguenze dell’incendio,  
– individuare le misure atte a rimuovere o ridurre i pericoli che determinino rischi significativi. 

LE SANZIONI 

Al pari delle violazioni in materia di sicurezza lavoro, anche per le violazioni delle richiamate normative antincendio, sono applicabili sanzioni amministrative e penali a carico del titolare. 

In caso di assenza del piano di gestione emergenza, può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività.

I nostri servizi 

L’Associazione Commercianti Albesi, oltre ad organizzare periodicamente corsi di formazione prevenzione incendi (oltre a tutti i corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro) ed i relativi aggiornamenti, è a disposizione a fornire tutte le informazioni utili e per l’elaborazione e/o aggiornamento della documentazione in materia di sicurezza e antincendio (DVR, valutazione rischio incendio, piani emergenza e planimetrie). 

Il servizio può essere completato da un servizio di assistenza continuativo per la gestione di tutte le incombenze, compresa l’assistenza per l’esecuzione delle esercitazioni antincendio.

Per info contattare:
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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