In merito alle ribattezzate “nanoimprese”, ossia le SRL e Cooperative di più piccole dimensioni che avrebbero dovuto effettuare entro il 16 dicembre 2019 la nomina dell’organo di controllo (Revisore dei Conti o Società di Revisione), si pone il problema circa l’individuazione del primo esercizio oggetto di revisione.
Poiché dalle prime stime pare che finora abbia provveduto circa il 25% delle società interessate, segnaliamo le posizioni assunte recentemente da alcune Camere di Commercio tra cui Cuneo, Asti ed Alessandria.
• Società che al 16/12/19 hanno già ufficialmente nominato il revisore: dovrà essere relazionato anche l’esercizio 2019, e di conseguenza il relativo bilancio.
• Società che hanno ufficialmente nominato il revisore successivamente alla data del 16/12/19 o nel mese di gennaio 2020, ma prima dell’approvazione del bilancio 2019: dovranno attivarsi per relazionare anche l’esercizio 2019.
• Società che hanno convocato l’assemblea dei soci al 16/12/19 ma non hanno provveduto alla nomina (assemblea deserta, revisore non reperito, ecc.. ). Dovranno successivamente riconvocare l’assemblea e procedere alla sua nomina. Per evitare la revisione del bilancio 2019 la nomina del revisore dovrà essere effettuata con data certa e senza condizione, ad esempio con effetto 1/5/2020 o 1/6, 1/7 etc, purché in data successiva all’approvazione del bilancio 2019. Il termine massimo consentito per una nomina posticipata sarà il 15/08/2020, data di entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa. Non saranno consentite nomine che riportino come effetto la condizione “gli effetti della nomina del Revisore decorreranno dal giorno successivo alla approvazione del bilancio 2019”. Questo per l’incertezza della decorrenza.
Società che non hanno ancora provveduto alla convocazione dell’assemblea. Dovranno procedere alla convocazione e nomina del revisore con le regole di cui sopra se vogliono evitare di relazionare anche l’esercizio 2019.
Qualora l’azienda non dovesse attivarsi, verrà invitata dal Registro Imprese a procedere. L’inerzia comporterà la segnalazione al Tribunale delle Imprese che procederà d’ufficio.
Secondo le indicazioni fornite, quindi le società interessate potranno far decorrere la revisione solo a partire dal 2020, ferma restando la durata triennale (2020-2022).
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