Normativa per il commercio di prodotti ortofrutticoli

Il nuovo Regolamento UE 2429/2023 su etichettatura e conformità dei prodotti ortofrutticoli, in vigore dallo scorso 1° gennaio, ha abrogato i precedenti regolamenti comunitari della Commissione in materia di ortofrutticoli (comprese banane e uve secche).

Rispetto ai Regolamenti abrogati, il nuovo Regolamento introduce diverse nuove disposizioni che si possono riassumere come segue:

  • estensione della obbligatorietà dell’indicazione dell’origine anche per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, per le banane mature e per i prodotti ortofrutticoli esentati dall’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale, per frutta secca NC ex 0813 – fichi secchi – uve secche e banane mature NC 08039010;
  • revisione della norma specifica per le banane verdi non mature, allineata agli standard UNECE e Codex Alimentarius;
  • introduce tra le esenzioni, in aggiunta a quelle già previste: quelle a prodotti venduti al minuto ma destinati alla trasformazione; quelle a prodotti destinati ad essere trasformati per renderli pronti al consumo; quelle a prodotti di origine UE che, per cause di forza maggiore, siano non conformi alle norme, che possono essere commercializzati a condizioni stabilite dagli stati membri;
  • dispone che uno Stato membro possa esentare dalle norme prodotti tradizionalmente consumati su mercati locali, previa notifica di tale decisione alla commissione;
  • i prodotti ortofrutticoli destinati alla donazione devono essere conformi solo alla norma generale e contrassegnati con la dicitura “destinato alla donazione”.

Le norme di commercializzazione integrate nel Regolamento UE 2429/2023 si distinguono in norme specifiche (applicabili a n. 11 prodotti ortofrutticoli) riportate nell’allegato n. 1 parte B del Regolamento e norma generale di cui allegato n.1 parte A dello stesso Regolamento, applicabile a tutti gli altri prodotti compresi nell’allegato n.1 parte IX del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Le norme di commercializzazione specifiche riguardano i seguenti prodotti: mele; agrumi; kiwi; lattughe, indivie ricce e scarole; pesche e nettarine; pere; fragole; peperoni dolci; uve da tavola; pomodori; banane. Le norme comprendono alcuni parametri esteriori quali, ad esempio, la forma, il colore, il calibro ed individuano le modalità di presentazione. In base alla valutazione dei citati parametri sono definite le diverse categorie di prodotto (extra, prima, seconda) e le relative tolleranze.

La norma generale stabilisce le caratteristiche minime che ciascun prodotto deve avere per essere commercializzato al fine di rispettare la condizione di qualità “sana, leale e mercantile” prevista dall’art 76 del Regolamento n. 1308/13.

Sono soggetti a norma generale tutti i prodotti riportati nella tabella seguente (allegato n.1 parte IX del Reg. (UE) n. 1308/2013), fatti salvi quelli soggetti a norma specifica cui si applicano le disposizioni sopra citate:

 

Codice NC Designazione
0702 00 00 Pomodori freschi o refrigerati
0703 Cipolle, scalogni, agli, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704 Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705 Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), fresche o refrigerate
0706 Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili (1), freschi o refrigerati
0707 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex  07 09 Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91 , 0709 60 95 , ex 0709 60 99 del genere Pimenta, 0709 92 10 e 0709 92 90
0714 20 patate dolci
ex 0714 90 90 topinambur
ex  08 02 Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 70 00 , 0802 80 00
0803 10 10 Banane da cuocere, fresche
0803 10 90 Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10 Fichi, freschi
0804 30 00 Ananassi
0804 40 00 Avocadi
0804 50 00 Guaiave, manghi e mangostani
0805 Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10 Uve da tavola, fresche
0807 Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808 Mele, pere e cotogne, fresche
0809 Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche
0810 Altra frutta fresca
0813 50 31

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0910 20 Zafferano
ex 0910 99 Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 86 Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (Origanum vulgare), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 92 00 Carrube

(1) Compresi i navoni-rutabaga.

 

I controlli di conformità riguardano l’accertamento delle caratteristiche di qualità sulla base delle classificazioni in categorie commerciali (calibrazione e presentazione del prodotto, imballaggi, etichettatura). Sia i prodotti ortofrutticoli soggetti a norma specifica, sia quelli soggetti a norma generale, debbono (continuare a) rispettare precisi obblighi in tema di conformità ed etichettatura, sia lungo la catena di approvvigionamento (documenti di accompagnamento, etichettatura degli imballaggi, fatture di vendita ecc.), sia per la vendita al consumatore finale.

In particolare, nella fase della vendita al minuto, le indicazioni previste dal Regolamento sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria, al calibro e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore.

Non possono essere inclusi termini aggiuntivi che suggeriscano una qualità migliore/superiore. In particolare l’etichetta non può contenere alcun descrittore di qualità, ad eccezione delle informazioni specificate nel requisito relativo alla marcatura. Quando è indicato il paese dell’imballatore e/o dello speditore o quando la varietà indicata evoca un luogo, i caratteri che indicano il paese d’origine devono essere più grandi e visibili di quelli utilizzati per il paese dell’imballatore e/o dello speditore e per la varietà se diversa.

Per i prodotti preimballati, oltre a tutte le informazioni richieste dalle norme di commercializzazione, deve essere indicato il peso netto. Particolari disposizioni sono previste per quanto riguarda la commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 10 kg contenenti miscugli di prodotti. Il Regolamento prevede anche i casi di esenzione e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione (es. prodotti destinati alla trasformazione industriale, ecc).

Iscrizione alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO)

La normativa conferma l’obbligo, previsto anche in precedenza, per tutti i dettaglianti – compresi i commercianti su aree pubbliche – con un volume annuo di prodotti ortofrutticoli commercializzati superiore a € 60.000,00 di iscriversi alla Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (BDNOO).

Stesso obbligo per GDO – supermercati, discount e altre grandi superfici di vendita – con un volume annuo di prodotti ortofrutticoli commercializzati superiore a € 60.000,00. L’obbligo di iscrizione riguarda anche tutti i grossisti ortofrutticoli, senza minimo di volume annuo commercializzato.

La mancata iscrizione alla banca dati – per i prodotti ortofrutticoli per i quali è prevista – non consente di esercitare l’attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli; l’iscrizione avviene solo in via telematica. A seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento, è stata anche aggiornata la normativa nazionale in materia di controlli (DM 20 dicembre 2024) e le disposizioni attuative AGEA che regolano nel dettaglio le modalità operative di esecuzione dei controlli di conformità – anche da un punto di vista documentale – utile strumento per verificare di agire nel pieno rispetto della normativa.

 

I nostri uffici sono a disposizione per fornire alle aziende il necessario supporto e chiarimenti in merito a quanto previsto dal Regolamento UE 2429/2023 e dalla normativa nazionale correlata.

 

Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226611
e-mail servizi@acaweb.it

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