Come noto, la nuova indennità di disoccupazione NASPI, istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 04/03/2015 si applica dallo scorso 1° maggio 2015.
La disciplina della NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) rapporta la durata dei trattamenti di disoccupazione alla pregressa attività lavorativa del soggetto ed introduce dei massimali di contribuzione figurativa.
La NASPI riguarda tutti i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro con l’eccezione di:
• lavoratori delle Pubbliche amministrazioni;
• operai agricoli per i quali si continua ad applicare la normativa relativa alla disoccupazione agricola.
Le caratteristiche soggettive necessarie al lavoratore per accedere al trattamento NASPI sono:
• possesso dello stato di disoccupazione;
• almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Il requisito fondamentale per poter accedere alla NASPI è la perdita involontaria dell’occupazione. Come già per l’ASPI anche la NASPI viene concessa in caso di:
• dimissioni per giusta causa;
• risoluzione consensuale nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 della Legge 604/66 (attenzione: non viene concessa nel caso di risoluzione consensuale sottoscritta tra lavoratore e datore di lavoro).
La base di calcolo per il contributo NASPI è determinato in base alla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni.
Per l’anno 2019 il contributo mensile NASPI è pari al:
• 75% della retribuzione media mensile di riferimento (per retribuzioni medie mensili fino ad un massimo di euro 1.221,44);
• 75% + 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e l’importo di euro 1.221,44 (per le retribuzioni medie mensili superiori ad euro 1.221,44) fino ad un massimo mensile di euro 1.328,76.
L’indennità NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione.
Sull’indennità NASPI non si applica la riduzione del 5,84%.
La NASPI non è legata all’anzianità anagrafica del lavoratore, ma è proporzionata all’anzianità contributiva ed è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni con il limite massimo di 104 settimane.
La durata massima della NASPI è pertanto di 24 mesi.
Il lavoratore dovrà presentare domanda per l’erogazione della NASPI entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità decorrerà:
• dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro tale termine;
• dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la stessa viene presentata successivamente all’8° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Per tutta la durata del trattamento NASPI al lavoratore sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione NASPI (per l’anno 2019 = euro 1.328,76 x 1,4 = euro 1.860,26).
IN SINTESI
Chi ha diritto a percepire la NASPI? (caratteristiche oggettive)
Ne hanno diritto i dipendenti del settore privato (con esclusione dei lavoratori agricoli) che:
• abbiano perso involontariamente l’occupazione;
• abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa;
• abbiano effettuato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 Legge 604/66.
Quali sono le caratteristiche soggettive del lavoratore?
• Possesso dello stato di disoccupazione;
• 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
• 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
Durata massima della NASPI
• 24 mesi
ATTENZIONE: la durata della NASPI non è legata all’età anagrafica del lavoratore, ma alla sua anzianità contributiva. La NASPI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.
Modalità di conteggio del contributo NASPI
Base di calcolo = retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
Retribuzione media mensile = (imp. previdenziale ultimi 4 anni) : (settimane di contribuzione ultimi 4 anni) x 4,33 (52 : 12 = 4,33)
Contributo NASPI (anno 2019)
• Retribuzione media mensile fino a euro 1.221,44 = (retribuzione media mensile) x 75%
• Retribuzione media mensile oltre euro 1.221,44 = 1.221,44 x 75% + (retribuzione media mensile) – 1.221,44 x 25%. In questo caso la misura dell’indennità non può eccedere l’importo di euro 1.328,76.
In caso di pagamento dell’indennità relativa a frazioni di mese, il valore giornaliero è determinato dividendo l’importo ottenuto per 30.
ATTENZIONE: l’indennità NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 4º mese di fruizione.
Sull’indennità NON si applica la riduzione del 5,84% pari alla contribuzione prevista per il lavoratore apprendista.
Decorrenza dell’indennità
• Dall’8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
• dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’8º giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
ATTENZIONE: la domanda deve comunque essere presentata telematicamente all’INPS entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L’erogazione della prestazione è subordinata, oltreché allo stato di disoccupazione, all’accettazione da parte del lavoratore di partecipare ad iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti.
EROGAZIONE INDENNITÀ NASPI IN UNICA SOLUZIONE (art. 8 Dlgs 22/2015)
In caso di avviamento di un’attività di lavoro autonomo, di un’impresa individuale o della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione lavorativa da parte del socio, il lavoratore interessato può richiedere all’INPS il pagamento dell’indennità NASPI residua in un’unica soluzione.
La domanda deve essere trasmessa telematicamente all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività.
Il lavoratore sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta nel caso in cui instauri un rapporto di lavoro subordinato (al di fuori della società cooperativa presso cui ha sottoscritto la quota di capitale sociale) prima del periodo per cui è stato riconosciuto il trattamento NASPI.