Milleproroghe 2024

Interventi sui rapporti a tempo determinato

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n. 18/2024, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Di seguito si espone la novità che riguarda i contratti a tempo determinato.

Premettendo che la normativa prevede(va) che, ai sensi dell’art. 19, D.Lgs n. 81/2015, così come modificato dall’art. 24, D.L. n. 48/2023 “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a. nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;

b. in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.”.

Novità

Ora, a seguito dell’entrata in vigore del Milleproroghe, il comma 4-bis, art. 18, della Legge n. 18/2024 proroga il termine di cui alla – precedente – lettera b) del citato art. 19, al 31 dicembre 2024.

In sintesi, in caso di mancanza di indicazioni nel contratto collettivo applicato, fino al 31 dicembre 2024, le aziende potranno instaurare contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi apponendo una motivazione rientrante nelle esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. Si ricorda che in caso di contenzioso oppure di controlli ispettivi, la motivazione addotta dovrà essere dimostrabile.



Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n. 18/2024, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Di seguito si espone la modifica normativa che ha introdotto incentivi per il lavoro delle persone con disabilità.

I commi 4-ter e 4-quater, art. 18, della Legge n. 18/2024 modificano la disciplina transitoria introdotta dall’art. 28 del D.L. n. 48/2023 che prevede un incentivo all’assunzione, da parte di enti del Terzo settore e di altri enti ad essi assimilabili, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti con disabilità e di età inferiore a trentacinque anni per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.

In particolare, la modifica interviene sui differendo dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, sempre al fine in oggetto, le assunzioni. Tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito in base alla normativa in esame.

In sintesi, i seguenti enti:

  • enti del Terzo settore (articolo 4 del Codice del terzo settore, DL n. 117/2017);
  • organizzazioni di volontariato (ODV);
  • associazioni di promozione sociale (APS);
  • organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nella relativa anagrafe (DL n. 460/1997).

che assumano persone disabili con meno di 35 anni, potranno fruire dell’agevolazione fino al 30 settembre 2024.

Si ricorda che l’incentivo consiste in un contributo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel periodo agevolato (nel limite delle risorse disponibili), di giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni.

L’importo del bonus non è stato ancora definito dal Governo e affiderà la quantificazione del contributo a uno specifico Decreto attuativo, nonché alle indicazioni INPS.



Disposizioni in materia di lavoro sportivo

È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2024, la Legge n. 18/2024, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 215/2023 (cd. Decreto Milleproroghe), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Di seguito le novità che hanno riguardato il settore sportivo.

Comunicazioni obbligatorie Direttori di gara

Le comunicazioni relative ai direttori di gara e ai soggetti che sono preposti a garantire, riguardo al rispetto delle regole o alla rilevazione di tempi e distanze, il regolare svolgimento delle competizioni sportive, che operano nel settore dilettantistico, sono:

  • rese al centro per l’impiego, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
  • inserite, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, all’interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, c.d. Ras, e rese disponibili in tempo reale, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL.

Il c.d. Milleproroghe estende al 31 marzo 2024 il termine entro il quale possono essere effettuate tali comunicazioni, senza incorrere in alcuna sanzione.

Regime previdenziale

Le figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS), nello specifico, gli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso società sportive hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento. Il c.d. Milleproroghe al 30 giugno 2024 il termine entro il quale tali figure hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Premi

Secondo l’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973 recante “Ritenute su premi e vincite”. La Legge n. 18/2024 esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20% le somme versate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al 31 dicembre 2024, nei limiti dell’ammontare complessivo di 300 euro. Se detto ammontare è superiore al citato limite, quindi, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.

 

Per ulteriori informazioni
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