Miele, succhi di frutta, confetture, marmellate e alcuni tipi di latte: attenzione dal 14 giugno

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026 è stato pubblicato il D.lgs. 30 dicembre 2025, n. 207, che dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1438 in materia di miele, succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, confetture, gelatine, marmellate di frutta, crema di marroni e taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

Le disposizioni introdotte dal decreto legislativo si applicheranno a partire dal 14 giugno 2026. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data in conformità alla normativa previgente potranno continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

Le principali novità riguardano:

  • l’origine del miele soprattutto il miele in miscela per il quale è previsto che per i prodotti confezionati debbano indicare i Paesi di provenienza delle miscele;
  • i confezionatori, in presenza di due o più paesi di origine delle componenti, dovranno indicare in ordine decrescente i Paesi e le relative percentuali;
  • la denominazione di “miele filtrato”, in quanto rischiava di trarre in inganno chi acquistava. Ora, con il recepimento della direttiva, tale denominazione rientra nella più ampia definizione di “miele ad uso industriale“, che risponde maggiormente all’uso consentito (ovvero a uso unicamente culinario);
  • l’aggiornamento delle tipologie autorizzate di succhi di frutta, che devono avere il 30% di zuccheri in meno rispetto al prodotto di riferimento, introducendo le seguenti categorie: “succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri”, “succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri”, “succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri”.
  • l’aggiunta di un comma che prevede che, qualora venga utilizzata la dicitura “i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti”, essa debba essere riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita dei prodotti;
  • l’innalzamento della quantità minima di frutta nelle confetture e nelle confetture extra, ovvero: da 350 grammi a 450 grammi di frutta per kg di confetture (da 35% a 45%), da 450 grammi a 500 grammi di frutta per kg di confetture extra (da 45% a 50%).

Si richiama pertanto l’attenzione degli operatori sulla necessità di acquistare, a decorrere dal 14 giugno 2026, esclusivamente prodotti conformi alle nuove disposizioni normative.

 

Per informazioni: 

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226505 – 0173 226516
e-mail servizi@acaweb.it 

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