MATERNITÀ E PATERNITÀ NELLE ADOZIONI ED AFFIDAMENTI

La particolarità di queste situazioni riguarda, in particolar modo, l’età del bambino; questo rende impossibile fissare i limiti durata dei congedi e dei permessi a partire dalla data di nascita del bambino. Per questi motivi, la data che viene presa in considerazione è quella dell’ingresso in famiglia del minore.

In caso di adozione ed affidamento spettano i seguenti diritti:

Congedo di maternità e paternità

Spetta alle lavoratrici che abbiano adottato un minore; la durata massima del congedo è pari a cinque mesi.
In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.
In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Resta però ferma la durata complessiva del congedo, pari a cinque mesi, e questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione  del congedo  di maternità fino alla data di dimissioni del bambino; questo diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione  di attestazione medica.
Nel caso di affidamento di minore, invece, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, ma per un periodo massimo di tre mesi.
Quanto al congedo di paternità, il diritto al congedo sopra descritto, qualora non venga richiesto dalla madre, è riconosciuto al padre alle medesime condizioni di fruibilità.

Congedo parentale

Può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, per un totale di dieci mesi tra i due genitori, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
Da un punto di vista retributivo, per i periodi di congedo parentale alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi che dovranno essere fruiti nei primi sei anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Congedo per la malattia del figlio

I genitori possono fruirne senza limiti temporali fino all’età di sei anni del bambino. Tra i sei e gli otto anni di vita del bambino i genitori adottivi o affidatari possono fruire del congedo per la malattia del figlio nei limiti di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
Qualora, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare nei limiti di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. 

Riposi giornalieri (ex permessi per allattamento)

La madre adottiva, o che riceve il minore in affidamento, ha diritto a due periodi di riposo al giorno, di un’ora ciascuno, anche cumulabili. La lavoratrice ha diritto ad una sola ora al giorno se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore alle sei ore. Nel caso in cui il figlio sia affidato solo al padre (o nel caso in cui la madre adottiva o affidataria sia morta o affetta da grave infermità, o nel caso non si avvalga di questi riposi o nel caso non sia lavoratrice dipendente), i riposi giornalieri spettano al padre adottivo o affidatario.
I riposi giornalieri possono essere fruiti entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

  

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