MATERIALI E OGGETTI A CONTATTO CON ALIMENTI (MOCA): NOVITÀ

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione all’ASL di competenza le aziende che svolgono esclusivamente l’attività di distribuzione al consumatore finale.

Le sanzioni
Gli operatori economici che non adempiono agli obblighi di cui sopra saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 euro.
Tali sanzioni sono altresì applicabili:
• a chi produce o immette in commercio materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari sostanze pericolose per la salute umana;
• per etichettatura MOCA non conforme e non in lingua italiana.
Il Decreto ha stabilito inoltre sanzioni per tutti coloro che producono, detengono o commercializzano MOCA in assenza di procedure scritte inerenti la corretta gestione igienica dei materiali e in assenza di procedure di rintracciabilità, utili in caso di necessità di ritiro di materiali difettosi o pericolosi.

Modificati i limiti di migrazione
Si informa inoltre che recentemente sono stati modificati i “limiti di migrazione” di alcune sostanze costituenti i materiali in plastica negli alimenti.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore dal 26 giugno 2018. I materiali conformi al precedente Regolamento del 2011 possono essere immessi sul mercato fino al 26 giugno 2019 e rimanere sul mercato fino ad esaurimento scorte.

Per maggiori informazioni, per la predisposizione ed invio della registrazione MOCA, per la predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica HACCP o per l’elaborazione delle procedure per la rintracciabilità, contattare

Ufficio Servizi Innovativi
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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