LEGGE DI BILANCIO 2019 – LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Le novità in materia di lavoro e previdenza sono dislocate in diverse parti del testo della legge e la loro sistematizzazione non è particolarmente agevole.

Con riguardo alle più volte annunciate disposizioni in materia di pensioni (a parte la previsione della riduzione delle pensioni di importo superiore a 100.000 euro già collocata nel testo della legge n. 145/2018) e di reddito di cittadinanza (tra cui anche il potenziamento degli organici dei Centri per l’impiego) la legge si limita a prevederne il finanziamento demandandone la concreta attuazione ai provvedimenti collegati alla manovra di Bilancio, di prossima emanazione e ad un decreto attuativo che vedrà la luce solo nella prossima primavera.

Più significative, rispetto alle misure che in questi mesi hanno avuto maggiore risonanza mediatica, sono alcune disposizioni di una certa utilità pratica le quali, al di là delle polemiche, dei rischi di denuncia di infrazione o di bocciatura da parte dell’Unione Europea, appaiono ad una prima complessiva lettura della Legge, rilevanti se raggruppate sotto tre importanti direttrici:

1) Sostegno all’occupazione e misure di agevolazione alle assunzioni

2) Sostegno alla genitorialità e alla famiglia

3) Sostegno allo sviluppo economico.

SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
Con riguardo al primo ambito, tra le misure dirette in materia di lavoro, spiccano innanzitutto la proroga dell’Incentivo per l’Occupazione al Sud (art. 1, c. 247) e la nuova misura dell’esonero contributivo destinata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato delle giovani eccellenze (art. 1, c. 706 e ss), nonché l’agevolazione collegata con i progetti di reinserimento mirato e conservazione del posto di lavoro per i disabili prevista nella forma di un rimborso da parte dell’INAIL di una quota percentuale delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro fino ad un massimo di 12 mesi (art. 1, c. 533).
Rilevante è anche la previsione dell’incremento delle misure di contrasto al lavoro irregolare che si realizza da un lato attraverso l’aumento delle sanzioni previste in caso di lavoro nero e dall’altro attraverso il potenziamento degli organici dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (art. 1, c. 445).

Resta in vigore, anche per quest’anno, l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede l’esonero contributivo pari al 50% (per massimo 36 mesi e nei limiti di 3.000 euro annui) a favore di quei datori di lavoro che decidano di assumere lavoratori under 30 che non abbiano avuto precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO (COMMA 247)

I programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ovvero i programmi operativi complementari, possono prevedere speciali misure volte a favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di

• giovani sotto 35 anni, ovvero

• soggetti di età superiore a 35 anni, se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Per tali soggetti, già destinatari dell’incentivo di cui all’articolo 1-bis del DL n. 87/2018 (esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile previsto, per la generalità dei casi, nella misura del 50% e nel limite annuo di 3.000 euro), i programmi operativi di cui sopra potranno prevedere l’estensione al 100% del medesimo esonero contributivo, nel limite di importo annuo previsto dal comma 118 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 (8.060 euro annui).
L’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente. Si attendono, ora, le necessarie istruzioni INPS per l’applicazione delle disposizioni in esame, nonché dell’incentivo di cui al comma 1-bis del DL n. 87/2018.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMI 706 – 717)

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time):
• cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
• cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute, possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL)

• per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
• nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata.

Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale. L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.

L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

L’esonero non spetta, invece:

• in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;

• ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell’unità produttiva in cui intendono assumere le “giovani eccellenze”.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero (o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quest’ultimo), effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero delle somme già fruite.

L’esonero contributivo, che sarà gestito e disciplinato dall’INPS, è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. È infine richiesto il rispetto delle regole del “de minimis” al fine della legittima fruizione dell’incentivo.

RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO (COMMA 533)

Per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro viene previsto un rimborso da parte dell’INAIL pari al 60% della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore.

Il suddetto rimborso dovrà avvenire con le seguenti modalità:
• esso è erogato a condizione che il disabile, al termine del periodo di inabilità assoluta temporanea, non sia in grado di accedere al mondo del lavoro senza il supporto del progetto di reinserimento e conservazione dell’occupazione;
• i progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro stessi e sono sottoposti all’approvazione dell’INAIL. I progetti possono essere realizzati e promossi anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché da enti, patronati o associazioni che promuovono la tutela della disabilità;

• le retribuzioni oggetto di rimborso sono quelle corrisposte dalla manifestazione della volontà da parte del datore e del lavoratore di attivare il progetto e fino alla realizzazione degli interventi programmati, o comunque per un periodo non superiore ad 1 anno;

• se i progetti di inserimento non sono attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, lo stesso è tenuto alla restituzione dell’importo rimborsato dall’INAIL.
I programmi a cui si fa riferimento sono attività mirate e personalizzate per il singolo lavoratore e consistono in interventi formativi di riqualificazione professionale nonché nell’abbattimento di barriere architettoniche per permettere la conservazione del posto di lavoro o agevolare la ricerca di una nuova occupazione. Resta a carico dell’INAIL la spesa per l’attuazione del progetto.

CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (COMMA 445)

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché per garantire maggior tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il comma 445 prevede la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l’assunzione di personale ispettivo nella misura di circa 1.000 persone nel triennio 2019 – 2021.

Inoltre, il comma interviene anche su alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale, che sono modificate come segue:

• sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:

• all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);

• all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n. 276/2003);
• al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2, D.Lgs n. 276/2003);

• alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione (art. 18, comma 4, D.Lgs n. 276/2003) ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);

• agli appalti ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);

• alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3, D.Lgs n. 136/2016);

• al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);

• sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, sanzionate in via amministrativa o penale (in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

• sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Si attendono pertanto delucidazioni da parte del Ministero stesso, al fine di individuare correttamente le sanzioni interessate.
Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

 

 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ
Con riguardo al sostegno alla genitorialità spicca innanzitutto la previsione del rifinanziamento del Fondo per le politiche della Famiglia già previsto dalla L. n. 296/2006 (art. 1, c. 482 e ss.).

Si tratta del Fondo che per anni ha realizzato l’erogazione di finanziamenti per l’attuazione, tra l’altro, dei progetti di conciliazione vita-lavoro così come previsti dall’art. 9 della L. n. 53/2000.

Fondo che negli ultimi due anni ha ricevuto scarsi finanziamenti avendo il legislatore preferito dirottare risorse verso le misure fiscali legate all’incentivazione delle politiche di welfare.
La misura si affianca così alle politiche di welfare in atto da anni e rinnova gli ambiti di intervento e di progettazione degli operatori privati e pubblici nel sostegno alla genitorialità, alle famiglie numerose e a quelle con disabilità ovvero caratterizzate da situazioni problematiche o a rischio reato.

Sotto altro punto di vista il legislatore proroga e potenzia la posizione del padre lavoratore che gode ora di cinque giorni (invece di quattro) di congedo obbligatorio di paternità (art. 1, c. 278), restando fermo il giorno in più di congedo facoltativo e introduce due importanti modifiche in materia di tutela della maternità:

a) la prima è una modifica diretta del TU della maternità che prevede la possibilità di utilizzare tutto il congedo di maternità dopo la nascita del bambino mediante riconoscimento alle lavoratrici della facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente entro i cinque mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (art. 1, c. 485, con modifica diretta dell’art. 16 del TU maternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001).
b) La seconda è invece una modifica diretta della legge che ha introdotto la disciplina del Lavoro agile (L. n. 81/2017) e prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1, c. 486 con modifica diretta dell’art. 18 della L. n. 81/2017).

BUONO ASILO NIDO (COMMA 488)
La Legge di Bilancio 2019 aggiorna l’importo del buono previsto per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, di cui al comma 355, art. 1 della Legge n. 232/2016
• relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché
• per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Stante quanto previsto dalla legge in esame, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 l’importo del “bonus nido” è elevato a 1.500 euro su base annua.

 

SOSTEGNO ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Infine, completando questa veloce panoramica di sintesi sulle principali misure previste dalla nuova Legge di Bilancio, per quanto riguarda l’innovazione e lo sviluppo economico si segnalano sia il credito d’imposta per la formazione 4.0 (art. 1, c. 78-81) sia la revisione delle tariffe INAIL che si tradurrà in un risparmio dei premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, c. 1121-1126).

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE (COMMI 78-81)
Viene stabilito che il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2019.

Il suddetto credito è riconosciuto nella misura del:
• 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
• 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
• 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL (COMMI 1121-1126)
Viene disposta, con effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, una riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per coprire le minori entrate derivanti dalla revisione delle tariffe, viene disposta la riduzione,

• per il triennio 2019-2021, delle risorse destinate dall’INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

• per il biennio 2020-2021, delle risorse destinate allo sconto, relativo all’attività di prevenzione della singola azienda, del tasso medio nazionale (di premio) concernente la specifica lavorazione.

Per consentire l’applicazione delle nuove tariffe vengono inoltre modificati, per il solo anno 2019, alcuni termini temporali relativi all’autoliquidazione ed al pagamento dei premi.

In particolare:
• il termine del 31 dicembre 2018 per l’invio delle basi di calcolo dei premi è differito al 31 marzo 2019;
• sono differiti al 16 maggio 2019 i termini relativi ai seguenti adempimenti:
– domanda di riduzione delle retribuzioni presunte;
– calcolo e versamento del premio (in unica soluzione o 1° rata);
– denuncia delle retribuzioni. In caso di pagamento del premio INAIL in 4 rate, le scadenze per il pagamento della prima e della seconda rata vengono unificate e ambedue i versamenti dovranno essere effettuati entro il 16 maggio 2019.

Schematizzando:

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In aggiunta a quanto sopra, in relazione alla revisione delle tariffe che sarà operativa dal 1° gennaio 2019, viene stabilita, dalla medesima decorrenza:
• la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153 e 154 del DPR n. 1124/1965);
• l’esclusione dei premi INAIL dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al settore edile (attualmente pari all’11,50%);
• la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.

 

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