Lavoro autonomo occasionale e prestazione di lavoro occasionale: differenze

Quando si parla genericamente di lavoro “occasionale”, ci si può riferire a due tipologie di rapporto di lavoro, tra loro apparentemente similari, ma con normative molto differenti, da utilizzare a seconda della reale esigenza manifestatasi.

Parliamo di:

  • LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, ex articolo 2222 codice civile, meglio noto come il “contratto con la ritenuta d’acconto”

oppure

  • PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE c.d. PrestO, ex articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, meglio noto come “voucher lavoro”.

Cerchiamo di sintetizzarne i contenuti normativi per una più semplice comprensione, infatti, a causa sia della denominazione similare, che di alcuni limiti quasi analoghi (si pensi al limite economico dei 5.000 euro) possono ingenerare confusione.

Lavoro autonomo occasionale

Per “collaborazione occasionale con ritenuta d’acconto” è comunemente inteso quel rapporto di lavoro saltuario che consente di gestire in modo agevole rapporti estemporanei la cui esecuzione non dovrebbe rientrare nell’attività prettamente ordinaria (e/o prevalente) del committente (attenzione, non datore di lavoro). Considerato che tali attività sono da svolgersi in maniera autonoma, ne consegue che questa forma di lavoro dovrebbe presumere competenze professionali di grado abbastanza elevato e/o capacità tecnico-pratiche maturate in precedenti esperienze, seppur in forma non abituale (in caso contrario, di abitualità, il collaboratore avrebbe aperto una partita Iva).

Sotto il profilo dei costi, il lavoro autonomo occasionale sconta un regime di particolare vantaggio: non vi è imposizione contributiva fermo restando il non superamento della soglia dei 5.000 euro in base ai compensi annuali complessivi del soggetto prestatore di lavoro; al superamento di tale soglia, il committente ha l’obbligo di iscrizione del collaboratore alla Gestione Separata Inps, con relativi versamenti; fiscalmente invece, il committente versa una ritenuta d’acconto, pari al 20%, all’Erario entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del netto al collaboratore.

In virtù della “comodità” di gestione di questi contratti, non si può negare che i servizi ispettivi non dimostrano particolare favore per questa forma contrattuale (spesse volte hanno ritenuto fosse utilizzata per ragioni elusive e dissimulatorie di altri rapporti sottostanti, applicando sanzioni).

In ultimo è doveroso un cenno sui nuovi recenti obblighi relativamente all’attivazione di tali rapporti: eccetto per alcune fattispecie indicate dalla normativa, le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale sono soggette alla comunicazione preventiva (e si ribadisce, obbligatoria) da effettuarsi sul sito del ministero del lavoro, la cui violazione espone il committente a sanzioni pecuniarie. Per maggiori informazioni si rimanda alle nostre circolari informative del 14/01/2022, del 15/02/2022 e del 29/03/2022.

Prestazione di lavoro occasionale

La “Prestazione di lavoro occasionale” rientra invece nell’ambito dei c.d. voucher lavoro (o buoni lavoro).

Tale tipologia contrattuale a sua volta si distingue in Prestazioni di Lavoro Occasionali – c.d. PrestO – e Libretto Di Famiglia, come di seguito specificato:

  • prestazioni di lavoro occasionali: utilizzabili da imprese che non occupano più di 10 dipendenti e persone fisiche nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
  • libretto di famiglia: utilizzabile solo le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.

A differenza del lavoro autonomo occasionale, le prestazioni di lavoro occasionali rappresentano lo strumento contrattuale di regolazione dei piccoli lavori saltuari, dove i lavoratori (voucheristi) sono considerati dipendenti occasionali. I voucher lavoro possono essere attivati da imprese fino a dieci dipendenti. La loro attivazione deve essere preceduta necessariamente dalla procedura telematica sulla piattaforma del sito dell’Inps.

Si ricordano i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile:

  • per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori/datori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;
  • per ciascun utilizzatore/datore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000,00 euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore in favore del medesimo utilizzatore/datore, compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.

Per maggiori informazioni e dettagli, si rimanda alla nostra newsletter (di seguito il link: https://www.acaweb.it/news/news-area-paghe/5102-i-nuovi-voucher-lavoro-per-prestazioni-occasionali)

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