LA TASSAZIONE DEL TFR

In particolare per le quote di TFR maturate fino al 31/12/2000 continua ad applicarsi il regime di tassazione previsto dall’art. 17 del DPR 917/86 in vigore prima delle modifiche introdotte dai D. Lgs. 47/2000 e 168/2001.

L’imponibile fiscale delle quote di TFR maturate fino al 31/12/2000 si ottiene riducendo l’ammontare pari un importo di Euro 309,87 per ciascun anno di effettivo lavoro, senza tener conto di eventuali periodi di anzianità convenzionale. L’importo di Euro 309,87 deve essere rapportato a mese per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno e all’orario di lavoro nel caso di rapporti a tempo parziale.

Il reddito di riferimento, necessario alla determinazione dell’aliquota media, è costituito delle somme di TFR maturate prima del 2000 comprensivo di anticipazioni/acconti e al netto delle quote destinate alla previdenza complementare.

Per la determinazione dell’aliquota media ed i passaggi successivi relativi alla tassazione del tfr rimandiamo a quanto indicato di seguito relativamente alle somme di TFR maturate dopo il 31/12/2000.

La tassazione delle quote di TFR maturate dal 01/01/2001 è disciplinata dall’art. 19 del TUIR che prevede che “ L’imposta è applicata con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti”. 
Al fine di poter analizzare una casistica complessa indichiamo a titolo esemplificativo il caso di un lavoratore con una retribuzione annua lorda pari ad Euro 100.000,00 che ha lavorato presso il medesimo datore per n. 11 anni e 11 mesi e che ha maturato un TFR pari ad Euro 115.000,00 di cui Euro 15.000,00 di rivalutazione.

Per determinare l’aliquota da applicare il datore di lavoro all’atto della cessazione deve determinare il reddito di riferimento.

REDDITO DI RIFERIMENTO
Il reddito di riferimento è calcolato nel seguente modo:
• Si determina l’importo del TFR dal 01/01/2001 fino alla cessazione del rapporto di lavoro comprensivo di eventuali anticipazioni o acconti di TFR o versamenti alla previdenza complementare.
[Nel caso in esame supponiamo un TFR è pari ad euro 115.000,00 (comprensivo di euro 15.000,00 di rivalutazione) in assenza di versamenti a fondi di previdenza complementare o anticipi di TFR].
• Si determina l’ammontare complessivo delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva del 17% [Supponiamo euro 15.000,00]
• Si calcola l’anzianità del lavoratore espresso in mesi [supponiamo 11 anni e 11 mesi pari a 11 x 12 + 11 = 143 mesi].
Il reddito di riferimento è uguale a
[importo tfr] – [rivalutazione] x 144 (coefficiente fisso) : [mesi di anzianità] = (115.000,00 – 15.000,00) x 144 : 143 = 100.699,30

ALIQUOTA MEDIA
La determinazione dell’aliquota media è calcolata nel seguente modo:
• Si determina l’imposta sul reddito di riferimento in base agli scaglioni IRPEF in vigore all’atto di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso più favorevole al contribuente, per effetto della clausola di salvaguardia prevista dalla finanziaria 2007 dovranno essere applicate le aliquote e gli scaglioni in essere alla data del 31/12/2006.
[Nel caso in esame]:
a) determinazione dell’imposta con gli scaglioni e le aliquote in essere alla data di cessazione del rapporto di lavoro:
euro 15.000,00 x 23% = 3.450,00
euro 13.000,00 x 27% = 3.510,00
euro 27.000,00 x 38% = 10.260,00
euro 20.000,00 x 41% = 8.200,00
euro 25.000,00 x 43% = 10.750,00
TOTALE IMPOSTA = 36.170,00

b) determinazione dell’imposta con gli scaglioni e le aliquote in essere al 31/12/2006
euro 26.000,00 x 23% = 5.980,00
euro 7.500,00 x 33% = 2.475,00
euro 66.500,00 x 39% = 25.935,00
euro 0,00 x 43% = 0,00
TOTALE IMPOSTA = Euro 34.390,00

Essendo più favorevole al contribuente è stata applicata la clausola di salvaguardia.

Calcolo aliquota media:
[IMPOSTA SUL REDDITO DI RIFERIMENTO] X 100 : [REDDITO DI RIFERIMENTO]
34.390,00 x 100 : 100.699,30 = 34,15

Calcolo dell’imposta sul TFR e sulle somme a TFR:
TFR dal 2001
euro 115.000,00
Abb. Riv. Post 200
euro -15.000,00
TOTALE euro 100.000,00 x 34,15% = 34.150,00

Per determinare l’aliquota effettiva l’Agenzia delle Entrate effettua il ricalcolo in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
[Supponiamo che nel nostro esempio il lavoratore sia cessato nel 2017 ed i suoi redditi complessivi (reddito di lavoro dipendente, assimilato ed eventuali altri redditi fiscalmente imponibili) nei 5 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro siano i seguenti:]
REDDITO ANNO 2016
euro 170.000,00
REDDITO ANNO 2015
euro 110.000,00
REDDITO ANNO 2014
euro 150.000,00
REDDITO ANNO 2013
euro 160.000,00
REDDITO ANNO 2012
euro 150.000,00
TOTALE: euro 740.000,00

Media redditi ultimi 5 anni: 740.000,00 : 5 = 148.000,00
TASSAZIONE IRPEF SUL REDDITO MEDIO ULTIMI 5 ANNI:
IMPONIBILE IRPEF
euro 15.000,00 x 23% = 3.450,00
euro 13.000,00 x 27% = 3.510,00
euro 27.000,00 x 38% = 10.260,00
euro 20.000,00 x 41% = 8.200,00
euro 73.000,00 x 43% = 31.390,00
TOTALE = 56.810,00

ALIQUOTA MEDIA ULTIMI 5 ANNI
[irpef su reddito medio ultimi 5 anni ] x 100 : [reddito medio ultimi 5 anni]
56.810,00 x 100 : 148.000,00 = 38,38 Aliquota media del quinquennio precedente

Il conteggio effettivo dell’Agenzia delle Entrate è pertanto:
TFR post 2000 Euro 100.000,00 x 38,38% = 38.380,00
TOTALE IMPOSTA DOVUTA = 38.380,00
IMPOSTA PAGATA = 34.150,00
TOTALE ANCORA DOVUTO = 4.230,00

  

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