La riforma del lavoro sportivo, ulteriori chiarimenti

Con l’obiettivo di garantire più trasparenza, maggiori tutele per i lavoratori e più semplificazioni per i datori di lavoro, il legislatore ha recentemente riformato la normativa per il settore sportivo.

Di seguito una sintesi delle principali novità in materia di lavoro sportivo, aggiornate a seguito dei seguenti atti pubblicati:

  • Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 25/10/2023
  • Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 460 del 26/10/2023
  • Circolare Inail n. 46 del 27/10/2023
  • DPCM del 27 ottobre 2023
  • Circolare Inps n. 88 del 31/10/2023
  • Messaggio Inps n. 4012 del 14/11/2023
  • Messaggio Inps n. 4182 del 24/11/2023
  • Messaggio Inps n. 4268 del 26/11/2023

Chi sono i lavoratori sportivi e i volontari

LAVORATORE SPORTIVO (art. 2, c 1, lett. dd e art. 25 D.lgs. 36/2021)

  • Atleta
  • Allenatore
  • Istruttore
  • Direttore Tecnico
  • Direttore Sportivo
  • Preparatore atletico
  • Direttore di gara
  • Ogni tesserato che, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, svolge verso un corrispettivo le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.

ATTENZIONE: non può essere considerato lavoratore sportivo chi svolge mansioni di carattere amministrativo – gestionale.

I VOLONTARI (art. 29 D.lgs. 36/2021)

Soggetti che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, con finalità amatoriali.  Devono essere assicurati con polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT).

Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Possono percepire solo rimborsi di spesa documentati o autocertificati nel limite massimo di Euro 150,00 mensili purché la tipologia sia deliberata dall’organo sociale.

Inquadramento del rapporto di lavoro sportivo

IL LAVORATORE SPORTIVO può svolger la propria attività:

  • In forma AUTONOMA (titolare di partita IVA)
  • In forma SUBORDINATA (lavoratore dipendente)
  • In forma PARASUBORDINATA (Collaboratore Coordinato e Continuativo – CO.CO.CO.)

Considerato che, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (CO.CO.CO.) – art. 28 c. 2 D.lgs. 36/2021 – nell’ambito di questa trattazione analizzeremo in particolare tale inquadramento.

I Presupposti per l’instaurazione di un contratto di CO.CO.CO. Sportivo sono:

  • durata massima della prestazione 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive);
  • coordinamento tecnico-sportivo in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali.

Adempimenti obbligatori all’inizio del rapporto di lavoro sportivo

Comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro:

La comunicazione al Centro per l’impiego deve essere fatta per tutti i lavoratori sportivi (indipendentemente dall’entità del compenso) per il tramite del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. È possibile effettuarla anche mediante Unilav-Sport in attesa di introduzione del modello (requisito fondamentale per la trasmissione dell’Unilav-Sport per l’avvio della prestazione è che il lavoratore sia tesserato nella stagione sportiva in corso).

TERMINE PER TRASMETTERE LA COMUNICAZIONE: entro il giorno 30 del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

In sede di prima applicazione, i rapporti di lavoro instaurati dal 1° luglio scorso potranno essere comunicati entro il 30 dicembre senza incorrere in sanzioni. Restano salve le trasmissioni già effettuate dal 1° luglio al 16 novembre (data di efficacia del DPCM del 27/10).

Le istruzioni dettagliate per l’iscrizione al registro e le comunicazioni obbligatorie sono visionabili all’indirizzo internet:

https://registro.sportesalute.eu/#/help/guidautente

Sottoscrizione dei contratti di lavoro

Sottoscrizione dei contratti di lavoro in base ai modelli messi a disposizione dalle Federazioni Nazionali.

Sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: Effettuare la valutazione dei rischi in quanto compatibile con il rapporto di lavoro sportivo (art. 33 D. Lgs. 36/2021 e D. Lgs. 81/2008). Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio sicurezza (tel. 0173/226611 – e-mail: servizi.sicurezza@acaweb.it)

Legge antipedofilia

Legge Antipedofilia (D. Lgs. 39/2014): Se i lavoratori hanno contatti diretti e regolari con minori bisogna richiedere il certificato penale al casellario giudiziale al fine di verificare l’esistenza o meno di condanne per i reati contro minori (art. 600bis, 600ter, 600 quater, 600quinques e 609 undecies del codice penale).

Siti internet di riferimento:

ATTENZIONE: In attesa del certificato penale è opportuno richiedere una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Retribuzioni e libro unico del lavoro

Aliquote contributive

Le Collaborazioni Coordinate e Continuative in ambito sportivo dilettantistico (COCOCO SPORTIVI) sono soggette alle seguenti aliquote INPS gestione separata:

  • 25% per i lavoratori non titolari di pensione e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
  • 24% per i lavoratori assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

Fino al 31/12/2027 le aliquote sopra indicate sono applicate sul 50% dell’imponibile.

Oltre all’aliquote sopra indicata per i soggetti non titolari di pensione e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie dovrà essere considerata la cosiddetta “contribuzione minore” pari al 2,03% (tutela malattia, maternità, disoccupazione, ANF).

Imposizione previdenziale e fiscale

  • Compenso Fino ad Euro 5.000,00 annui – Non soggetto ad alcuna imposizione.
  • Compenso compreso tra Euro 5.000 ed Euro 15.000 annui – Importo Soggetto a contribuzione previdenziale per la parte eccedente Euro 5.000,00.
  • Compenso superiore ad Euro 15.000 annui – Importo Soggetto a contribuzione previdenziale per la parte eccedente Euro 5.000,00 e ad imposizione fiscale per la parte eccedente Euro 15.000,00.
  • Premi (anche in natura) erogati ad atleti e tecnici per partecipazione a gare e competizioni sportive – Ritenuta a titolo d’imposta del 20%

Gli importi indicati si intendono annui per la totalità dei committenti.

Nb: per il solo anno 2023, provvidenzialmente si intende invece il periodo 01/06 – 31/12

Comunicazione all’INPS dei dati retributivi

La comunicazione all’INPS dei dati retributivi (flussi UniEmens) da effettuarsi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento della retribuzione:

  • può avvenire con le modalità ordinarie (previste per la generalità delle aziende per il tramite di un intermediario)
  • può essere gestita direttamente dalla società sportiva attraverso il Registro delle attività Sportive dilettantistiche (RASD).

In sede di prima applicazione gli adempimenti ed i versamenti contributivi dovuti per le collaborazioni effettuate:

  • di competenza luglio-settembre 2023 possono essere effettuati entro il 16/12/2023

[i relativi versamenti entro il 31/12/2023]

  • di competenza ottobre 2023 possono essere effettuati entro il 7 dicembre

[i relativi versamenti entro il 7/12/2023]

  • di competenza novembre 2023 possono essere effettuati entro il 16/12/2023

[i relativi versamenti entro il 31/12/2023]

  • di competenza dicembre 2023 possono essere effettuati entro il 16/1/2024

[i relativi versamenti entro il 31/1/2024]

Richiesta al lavoratore dell’autocertificazione dei compensi percepiti

All’atto del pagamento delle retribuzioni, il lavoratore percipiente dovrà compilare una certificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno civile (01/01 – 31/12) al fine di consentire al committente di acquisire le informazioni necessarie per operare correttamente le ritenute. [vedere fac-simile a pag. 8 e 9]

Iscrizione sul libro unico del lavoro

L’iscrizione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)

  • può avvenire con le modalità ordinarie (previste per la generalità delle aziende per il tramite di un intermediario)
  • può essere gestita direttamente dalla società sportiva attraverso il Registro delle attività Sportive dilettantistiche (RASD).

L’iscrizione del lavoratore sul L.U.L. può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Elaborazione cedolino paga

Pur essendo consigliato, l’elaborazione e la consegna del cedolino paga non è obbligatorio qualora il compenso annuo non superi l’importo di Euro 15.000,00

Divieto pagamento retribuzione in contanti

Per i lavoratori sportivi, così come per la generalità dei lavoratori subordinati e parasubordinati, le retribuzioni devono essere pagate con strumenti tracciabili (bonifici, assegni, strumenti elettronici di pagamento ecc.)

L’inosservanza della disposizione comporta una SANZIONE AMMINISTRATIVA compresa tra Euro 1.000,00 (mille) e Euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni pagamento in contanti effettuato.

Elaborazione certificazione unica

Entro il 16 di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per attestare i redditi di lavoro corrisposti, dovrà essere compilata la Certificazione Unica (CU) ed inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO PAGHE
Tel. 0173/226611
libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui