La malattia per i dipendenti all’estero

In linea generale il lavoratore assente per malattia deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia o l’infortunio extra-lavorativo ed eventualmente comunicare il numero del certificato telematico inviato dal medico direttamente all’INPS.

Alcune particolarità riguardano la malattia sopraggiunta in Paesi stranieri per lavoratori operanti in Italia, tenendo presente che in questi casi non vi è mai l’invio telematico dei certificati da parte dei medici.

In particolare:

  • se la malattia si verifica in un paese appartenente all’Unione Europea o che abbia stipulato apposita convenzione con l’Italia, il lavoratore si deve presentare, entro 2 giorni dall’inizio dell’inabilità, all’istituzione estera ed inviare al datore di lavoro idonea certificazione di malattia. L’istituzione estera provvederà a trasmettere all’INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati. Il certificato medico straniero è equiparato a quello rilasciato dal Servizio Sanitario Italiano. L’onere di traduzione grava sulla sede INPS competente;
  • se la malattia si verifica in un paese non appartenente all’Unione Europea o che non abbia stipulato alcuna convenzione o accordo specifico con l’Italia, la corresponsione dell’indennità avviene solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originaria legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il lavoratore dovrà pertanto aver cura di trasmettere entro due giorni all’INPS e al datore di lavoro (fatto salvo deroghe previste dai CCNL) la certificazione legalizzata a giustificazione dell’assenza.

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