La legge antipedofilia e il casellario giudiziale

Il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale al casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati contro i minori (art. 600bis, 600ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale).

Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014, l’obbligo di cui sopra è riferito esclusivamente ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014.

Con il termine ”impiego al lavoro” si intendono non solo le tipologie di lavoro subordinato ma anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione.

Rimangono invece fuori dalla sfera di operatività dell’intervento normativo, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato. Pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumono la veste di datori di lavoro.

Il Ministero del Lavoro ritiene inoltre che rimangano esclusi dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”: ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare, ambito nel quale il genitore “datore di lavoro” può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo.

L’obbligo riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali “che comportino contatti diretti e regolari con minori” ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione.

Il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e pertanto l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un confitto solo occasionale con i destinatari della tutela.

Il Ministero ritiene altresì che l’adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori, ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche ecc.

A proposito degli istruttori sportivi, si ritiene utile precisare che anche la recente riforma del settore sportivo (che ha riguardato soprattutto il profilo per l’appunto lavoristico) ha mantenuto, anzi riportato nelle proprie nuove norme (D.Lgs. 36/21 Art. 33 C.7) le indicazioni del Ministero e che quindi, anche nel settore sportivo, per i soggetti che per lavoro hanno contatti diretti e regolari con minori vige l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale (eccetto se a livello volontaristico).

In generale, rimangono al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dov’è comunque “possibile” la presenza di minori.

Come chiarito dal Ministero della Giustizia, in attesa del rilascio del certificato del casellario che va comunque richiesto – acquisito il consenso dell’interessato – prima dell’impiego al lavoro è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.

Sanzioni. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di richiesta del certificato di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma compresa tra euro 10.000,00 ed euro 15.000,00.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui