In considerazione dei frequenti controlli su insegne, cartelli ed altre forme di pubblicità soggette al pagamento della relativa imposta, effettuati dalle società di riscossione concessionarie per conto dei Comuni, riteniamo utile richiamare le regole vigenti sia per quanto riguarda le insegne sia per le altre forme pubblicitarie visive, soggette all’imposta di pubblicità.
Prima di procedere a una qualsiasi forma di pubblicità, il contribuente è tenuto a presentare al concessionario la dichiarazione, anche cumulativa, indicando le caratteristiche, la durata e l’ubicazione della pubblicità.
Per l’installazione delle insegne, va richiesta un’apposita autorizzazione.
In caso di variazioni, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità, deve essere presentata una nuova dichiarazione.
In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e tale pubblicità si considera prorogata con il pagamento della relativa imposta, entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
La scadenza annuale viene considerata di norma al 31 gennaio, salvo diversa indicazione o proroga da parte dei singoli comuni.
Quali sono i casi di esenzione dall’imposta?
• insegne presso l’esercizio commerciale e che contraddistinguono l’attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadri. In caso di insegna bi-facciale la superficie dei due lati va sommata;
• la pubblicità all’interno dei locali, nonché i mezzi pubblicitari (ad eccezione delle insegne) esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso, purché riguardino l’attività esercitata o i prodotti venduti e non superino, nel loro insieme, il mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
• gli avvisi al pubblico, che non superino il mezzo metro quadrato
• gli avvisi di locazione o compravendita di immobili, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato
• la pubblicità, interna, esterna o su recinzioni di locali di pubblico spettacolo e che si riferiscano a rappresentazioni in programma
• la pubblicità relativa a giornali e pubblicazioni periodiche, escluse le insegne, esposte sulle facciate esterne di edicole o vetrine o porte di ingresso di negozi
• la pubblicità effettuata con superfici inferiori a 300 cm2
• la pubblicità riportata su automezzi aziendali, purché contenente esclusivamente le indicazioni della ditta. Sia per automezzi in conto proprio sia in conto terzi.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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