IMPORTANTI NOVITÀ PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

 

Il 21 dicembre 2021, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione, è definitivamente entrato in vigore il Decreto Fiscale n. 146/2021 che contiene importanti aggiornamenti in ambito sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro attraverso il rafforzamento dei controlli, l’inasprimento delle sanzioni ed una graduale revisione del sistema di formazione. 

VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO                                            

Il Decreto opera un’importante revisione della normativa in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzata a potenziare il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Si interviene, in particolare, sull’articolo 13 del D.Lgs 81/08 equiparando, di fatto, le competenze dell’Ispettorato(finora limitate all’edilizia, ai trasporti ferroviari e ad altri settori marginali) a quelle generali delle Asl.

A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale, alle aziende sanitarie locali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro viene affidato il compito di promuovere e coordinare sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi ispettivi. 

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA LAVORO

Viene modificato l’Art.14 del D. Lgs. 81/08 che dispone la facoltà per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (oltre alle ASL territorialmente competenti) di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali:

– la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi,

– la mancata formazione e addestramento dei lavoratori,

– la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabile sicurezza R.S.P.P., Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetti antincendio e primo soccorso). 

A differenza della disposizione originaria dell’articolo 14 (sospensione dell’attività con violazioni “gravi” e “reiterate”, commesse nei cinque anni successivi alla prima violazione), ora è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

La sospensione può riguardare:

– esclusivamente la parte dell’attività interessata dalle violazioni

– l’attività lavorativa o i lavoratori interessati dalle violazioni descritte all’Allegato I (vedi tabella riportata più sotto).

Congiuntamente al provvedimento di sospensione, gli organi di controllo e vigilanza potranno imporre anche specifiche misure idonee a far cessare lo stato di pericolo.

Per l’intero periodo della sospensione l’impresa non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente punto è punito con l’arresto fino a sei mesi.

La revoca del provvedimento di sospensione può avvenire alle seguenti condizioni:

– la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

– la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni previste dall’Allegato I;

– nelle ipotesi di violazioni di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato.

 

ALLEGATO 1

Violazioni oggetto del provvedimento di sospensione e somme aggiuntive per la revoca

NI TAB0122

 

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Tra le novità, segnaliamo le modifiche al Testo Unico sulla sicurezza, soprattutto nel campo della formazione e dell’addestramento.

Una delle principali modifiche riguarda l’art. 37 del D.Lgs. 81/08, che finora si limitava ad indicare che l’addestramento fosse effettuato “da una persona esperta e sul luogo di lavoro”.

 Con il nuovo Decreto, si integrano ulteriori specificazioni. L’addestramento dovrà consistere in:

– una prova pratica, finalizzata all’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;

– una esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.

La nuova norma dispone l’obbligo di tracciare in un apposito registro, anche informatizzato, tutti gli interventi di addestramento effettuati.

Il Decreto ha un impatto non indifferente anche sulla figura del Preposto, per il quale è richiesta la formazione con modalità in presenza e ripetuta con cadenza almeno biennale. 

L’attività formativa è comunque richiesta in tutti i casi in cui sia resa necessaria a causa dell’evoluzione dei rischi già presenti o per l’insorgenza di nuovi rischi.

Un’altra novità coinvolge il Datore di Lavoro e la sua formazione obbligatoria. Tale figura (comma 7 dell’art. 37) è equiparata a quella dei dirigenti e dei preposti per quanto riguarda l’obbligo, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di ricevere:

– una formazione adeguata e specifica;

– un aggiornamento periodico.

I nuovi obblighi formativi di aggiornamento biennale del Preposto e del Datore di lavoro saranno regolamentati entro il 30 giugno 2022. 

IL PREPOSTO

La nuova normativa impone al datore di lavoro, l’individuazione di uno più preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza.

La norma da inoltre maggiore rilevanza alla figura del preposto, che acquisisce maggiore centralità nelle attività di prevenzione.

Il preposto, nell’attività di sovraintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro inerenti anche all’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, non potrà limitarsi ad informare i propri superiori in caso di persistenza della inosservanza.

Sarà chiamato, invece, ad intervenire con l’obiettivo di modificare il comportamento non conforme, interrompendo l’attività del lavoratore e informando i superiori diretti qualora le disposizioni impartite non fossero rispettate.

Il Decreto Fiscale, inoltre, fornisce al preposto ulteriore rilevanza nel processo di prevenzione, chiarendo che questi dovrà:

– interrompere temporaneamente l’attività qualora rilevi la presenza di inefficienze (deficienze) nei mezzi e nelle attrezzature di lavoro;

– segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate. 

APPALTO O SUBAPPALTO

Nelle situazioni di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori dovranno indicare con chiarezza al committente il personale chiamato a svolgere la funzione di preposto. 

SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO, PER IL DIRIGENTE E PER IL PREPOSTO

Il nuovo Decreto, oltre ad introdurre le sanzioni aggiuntive per la rimozione del provvedimento di sospensione di cui al succitato Allegato I, ha previsto sanzioni specifiche in relazione ai nuovi adempimenti disposti.

In particolare segnaliamo:

– in caso di violazione dell’obbligo formativo a cadenza biennale del preposto, per il datore di lavoro e il dirigente è previsto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

– in caso di violazione dell’obbligo di individuazione di uno più preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza sull’osservanza delle misure di sicurezza è disposto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro

– in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione del nominativo preposti durante l’esecuzione di attività in regime di appalto o subappalto è disposto l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro

– in caso di violazione degli obblighi attribuiti al preposto, è previsto l’arresto fino a due mesi o l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro

Rimangono sostanzialmente invariate le sanzioni già previste in materia di salute e sicurezza sul lavoro che prevedono l’applicazione di pesanti sanzioni amministrative e in molti casi di carattere penale.

                                                                    

Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it 

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