Per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il datore di lavoro è tenuto ad inviare entro trenta giorni dalla messa in esercizio la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore (art.2 del d.p.r. 462/01) ai sensi del DM 37/08 all’unità operativa territoriale Inail competente ed all’ARPA.
Spetta all’Inail, in base all’art. 3 del d.p.r. 462/2001, il controllo a campione della conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione.
Nei casi in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, il datore di lavoro può inviare per la denuncia dell’impianto una “Dichiarazione di rispondenza” sottoscritta da un professionista abilitato o da un installatore abilitato secondo quanto previsto dall’art. 7 del DM 37/2008.
Per la gestione di queste comunicazioni all’INAIL, nel rispetto del decreto legge 162/2019 convertito con Legge 8/2020, è stata istituita una banca dati informatizzata (CIVA) per effettuare le denunce degli impianti e rilasciare i relativi numeri di matricola, oltre a gestire le successive verifiche periodiche e la comunicazione dell’organismo incaricato ad eseguirle.
Per mezzo di questo sistema informativo (CIVA) i legali rappresentanti delle aziende o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti, installatore, ecc.), potranno adempiere a questi obblighi di legge.
Ricordiamo che il datore di lavoro è tenuto a svolgere la regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento degli impianti (art. 64 del D. Lgs. 81/08) e che in mancanza delle dovute verifiche periodiche precedentemente citate è previsto l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro.
Per informazioni:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
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