Novità in arrivo per gli impianti di produzione calore alimentati a combustibile gassoso e con portata superiore a 35kw. Il prossimo 21 dicembre entreranno in vigore le nuove disposizioni antincendio emanate dal Ministero dell’Interno col decreto dell’8 novembre (G.U. n.273 del 21/11/2019) e che prevede una nuova regola tecnica, secondo cui è necessario:
• evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
• limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
• limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
• garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Con l’entrata in vigore della nuova disciplina antincendi del decreto ministeriale, le precedenti disposizioni non saranno più applicabili. Pertanto, si rende necessaria una revisione di tutti gli impianti esistenti, in particolar modo quelli non realizzati in conformità alla normativa, allo scopo di adeguarli alle nuove disposizioni. Tra le eccezioni, si segnalano:
• gli impianti che, alla data di emissione del decreto, abbiano portata termica superiore a 116kw e siano approvati o autorizzati dagli organi competenti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, anche nel caso di aumento della portata termica, purché non superiore al 20% di quella approvata
• gli impianti esistenti, con portata termica tra 35 e 116 kw, ma realizzati in conformità alla previgente normativa, anche nel caso di aumento della portata termica non superiore al 20% di quella esistente, purché realizzato una sola volta e nel limite di 116kw.
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