Il lavoro domestico

Il rapporto di lavoro domestico consiste nella prestazione di servizi di carattere domestico, da attuare per lo svolgimento della vita familiare. Il particolare vincolo di fiducia che lega le parti rende il lavoro domestico un capitolo a parte della dottrina del lavoro e della gestione del personale, difatti tale settore contiene discipline specifiche e peculiari.

La disciplina di riferimento è contenuta nel CCNL di settore, ma è ancora vigente anche la Legge n. 339/1958, che trova applicazione con riferimento a quelle disposizioni non superate dall’attuale contrattazione collettiva.

Chi sono i lavoratori domestici

Sono considerati lavoratori domestici, non soltanto coloro che sono addetti alle ordinarie incombenze familiari, come camerieri, colf, badanti, baby-sitter, cuochi, ma anche gli autisti (quando la prestazione è al servizio esclusivo o prevalente della famiglia), nonché i giardinieri, i custodi e i portieri di case private al servizio del nucleo familiare.

Chi può assumere lavoratori domestici

Il datore di lavoro è generalmente una persona singola (privato).

Il contratto di lavoro domestico, aspetti generali

Il contratto di lavoro domestico, conformemente al CCNL di categoria, deve contenere:

  • data di inizio del rapporto di lavoro;
  • livello e mansione;
  • durata del periodo di prova;
  • esistenza o meno della convivenza (totale o parziale);
  • durata dell’orario giornaliero di lavoro;
  • la retribuzione pattuita;
  • ogni altro elemento richiesto dal CCNL di categoria.

Il rapporto di lavoro è generalmente a tempo indeterminato (in alcuni specifici casi può essere a termine).

La costituzione del rapporto di lavoro deve essere preceduta da una comunicazione obbligatoria preventiva di assunzione da effettuare per mezzo degli strumenti telematici messi a disposizione dall’INPS.

Il rapporto di lavoro domestico può cessare in base ai principi validi per la generalità dei rapporti di lavoro subordinato, con la particolarità della libera recedibilità (che consente di intimare il licenziamento anche in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo).

Aspetti economici

Per quanto concerne lo stipendio, è il CCNL di categoria a stabilire i minimi retributivi, oltre che l’adeguamento annuale. Anche tutti gli altri aspetti riguardanti il vitto, l’alloggio, la tredicesima mensilità, l’orario di lavoro, il riposo settimanale, le festività, le ferie, il congedo matrimoniale, la malattia e l’infortunio, il TFR sono tutti disciplinati sempre dal CCNL di categoria.

Sotto l’aspetto fiscale, è doveroso precisare che il datore di lavoro domestico non riveste la funzione di sostituto d’imposta, quindi non è sottoposto ai classici obblighi in capo alla generalità dei datori di lavoro (obblighi di ritenuta alla fonte, di versamento delle trattenute, obblighi dichiarativi…) contrariamente a quanto avviene per gli aspetti contributivi, come vedremo nel successivo paragrafo.

I contributi INPS dei domestici

I criteri di determinazione della contribuzione non sono quelli utilizzati dalla generalità dei datori di lavoro. Infatti i contributi sono determinati sulla base dell’orario di lavoro settimanale del lavoratore e della retribuzione oraria effettivamente erogata.

L’INPS, con la circolare n. 23 del 29 gennaio 2024, ha comunicato gli importi dei contributi dovuti, per l’anno 2024, per i lavoratori domestici a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (o loro intermediari) deve avvenire generalmente nei seguenti periodi:

  • dal 1° al 10 aprile (versamento per il 1° trimestre)
  • dal 1° al 10 luglio (versamento per il 2° trimestre)
  • dal 1° al 10 ottobre (versamento per il 3° trimestre)
  • dal 1° al 10 gennaio (versamento per il 4° trimestre)

Per maggiori informazioni su come assumere personale domestico potete contattare il nostro ufficio paghe allo 0173/226.688/564.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui