Il datore di lavoro, ricordiamo, è tenuto ad elaborare il DVR (documento valutazione rischi) in materia di sicurezza sul lavoro in funzione delle disposizioni stabilite dal Testo unico (Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
L’obbligo scatta per tutte le aziende che occupano almeno un lavoratore, in aggiunta al titolare. Per lavoratori si intendono i soci, i dipendenti, lavoratori occasionali o parasubordinati, con voucher, tirocinanti, compresi gli associati in partecipazione e gli studenti che effettuano percorsi in alternanza scuola-lavoro.
Il DVR è un documento aziendale che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute generati dalle attività lavorative svolte dall’azienda. È uno degli obblighi principali di ogni Datore di Lavoro.
La documentazione deve essere stilata in collaborazione con il Responsabile della sicurezza (cd. RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e con il Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
In alcuni casi previsti dalla normativa le aziende possono ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, opportunamente integrate con le relazioni inerenti i rischi specifici.
Nel dettaglio, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi specifici (ad esempio rischio rumore, vibrazioni, incendio, rischio movimentazione manuale dei carichi con eventuale valutazione degli indici di tiro e spinta, sollevamento e trasporto, rischio movimenti ripetitivi, rischio radiazioni ottiche artificiali, rischio campi elettromagnetici, rischio microclima, rischio chimico derivante dall’uso di sostanze pericolose, ecc.), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche:
- rischi collegati allo stress “lavoro correlato”,
- rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
- rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
I contenuti del DVR
Il documento di valutazione dei rischi, elaborato a seguito di rilievi e misurazioni eseguite da parte di un Tecnico della sicurezza, deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con la specifica dei criteri adottati per la valutazione stessa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati;
- un programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza;
- l’indicazione dei nominativi delle figure previste dal decreto in esame;
- l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono esperienza, formazione e addestramento;
- indicazioni previste da specifiche disposizioni contenute nei titoli speciali del Testo unico.
La valutazione dei rischi deve:
- avere data certa;
- essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro;
- essere custodita presso l’azienda.
Aggiornamenti
Alcune valutazioni, quali ad esempio la valutazione del rischio rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato, rischio biologico, rischio radiazioni ottico-artificiali, campi elettromagnetici e microclima sono soggette ad aggiornamenti da eseguire ogni 3 anni per alcune tipologie o 4 anni per altre.
Le sanzioni
La mancata redazione del DVR da parte del Datore di Lavoro è sanzionabile con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400.
La mancata elaborazione del documento di valutazione rischi rappresenta una “grave violazione in materia di sicurezza sul lavoro”, e pertanto fa scattare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.
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