Il datore di lavoro è tenuto ad elaborare la documentazione in materia di sicurezza sul lavoro in funzione delle disposizioni stabilite dal nuovo Testo unico.
La documentazione deve essere stilata in collaborazione con il medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
In alcuni casi previsti dalla normativa le aziende possono ricorrere alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, opportunamente integrate con le relazioni inerenti i rischi specifici.
In particolare, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi specifici (ad esempio rischio rumore, rischio movimentazione manuale dei carichi con eventuale valutazione degli indici di tiro e spinta, sollevamento e trasporto, rischio movimenti ripetitivi, rischio radiazioni ottiche artificiali, rischio campi elettromagnetici, rischio microclima, rischio derivante dall’uso di sostanze pericolose, ecc.), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche:
• rischi collegati allo stress “lavoro correlato” (obbligatorio dal 31 dicembre 2010),
• rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
• rischi connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
I CONTENUTI DEL DVR
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere:
• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con la specifica dei criteri adottati per la valutazione stessa
• l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati
• un programma delle misure per garantire il miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza
• l’indicazione dei nominativi delle figure previste dal decreto in esame
• l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono esperienza, formazione e addestramento
• indicazioni previste da specifiche disposizioni contenute nei titoli speciali del Testo unico
La valutazione dei rischi deve:
• avere data certa
• essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro
• essere custodita presso l’azienda.
AGGIORNAMENTI
Alcune valutazioni, quali ad esempio la valutazione del rischio rumore, vibrazioni, stress lavoro-correlato, rischio radiazioni ottico-artificiali, campi elettromagnetici e microclima sono soggette ad aggiornamenti da eseguire ogni 3 anni per alcune tipologie o 4 anni per altre.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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