I limiti occupazionali per i requisiti delle imprese artigiane

L’imprenditore artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Questa definizione la ritroviamo nella normativa di riferimento, la Legge Quadro 443/1985. Tale disciplina – speciale – è conforme con l’idea che di solito si ha dell’artigiano, cioè di una persona che “con le sue mani” crea il prodotto, quasi un artista.

È considerata artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore artigiano, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

L’impresa artigiana può essere costituita in forma di società – anche cooperativa – a condizione che la maggioranza dei soci (uno nel caso di soli due soci), svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia una funzione di prevalenza rispetto al capitale. In particolare, nelle società a responsabilità limitata la maggioranza dei soci lavoratori deve detenere anche la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società.

Nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario deve essere in possesso dei requisiti tipici dell’imprenditore artigiano e non sia unico socio di società a responsabilità limitata o sia socio di altra società in accomandita semplice. Non possono essere considerate artigiane le imprese costituite in forma di società per azioni o di società in accomandita per azioni.

Vi possono essere imprese artigiane che si avvalgono dell’attività di dipendenti e dell’aiuto di macchine per la produzione.

LIMITI OCCUPAZIONALI

L’impresa artigiana deve essere iscritta all’apposito albo tenuto presso le competenti Camere di Commercio e deve rispettare precisi limiti occupazionali:

a) per l’impresa che NON lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l’impresa che lavora in serie (realizzazione di grandi quantità di prodotti standardizzati, spesso compiuta con catene di montaggio o linee a trasferimento), purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

d) per l’impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Mantengono l’iscrizione all’Albo coloro che hanno superato il tetto dei dipendenti fino ad un massimo del 20% per un periodo non superiore a 3 mesi nell’anno solare. Se l’impresa – al termine dei tre mesi – NON rientra nei limiti di legge, la cancellazione avrà effetto dalla data iniziale in cui si è verificato il superamento delle maestranze.

COMPUTO DEI LAVORATORI

Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ed in forza alla ditta artigiana;

2) sono computati i familiari dell’imprenditore, ancorché partecipanti all’impresa familiare, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;

3) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell’impresa artigiana;

4) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali;

5) non sono computati i lavoratori a domicilio sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Per ulteriori informazioni:

UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

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