I collaboratori familiari e il loro inquadramento come coadiuvanti

Se un familiare/parente è disponibile a collaborare in ditta è opportuno effettuare – preventivamente – una valutazione per quanto concerne il suo inquadramento previdenziale ed assistenziale.

Per tali aspetti, un importante punto di riferimento è la circolare n. 50/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la quale aveva fornito alcune precisazioni – condivise con il Ministero del lavoro, l’INPS e l’INAIL – in materia di collaborazioni rese dai familiari nell’impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell’assoggettamento al relativo regime previdenziale. In effetti uno dei nodi cruciali è proprio questo: è obbligatorio iscrivere il familiare all’Inps?

Secondo le indicazioni ispettive, in alcune ipotesi, quali ad esempio quella del familiare pensionato che non assicuri una presenza continuativa oppure del familiare che abbia già un impiego full time, è possibile ricondurre verosimilmente tali prestazioni ad esigenze solidaristiche temporalmente circoscritte e, conseguentemente, optare per un giudizio di occasionalità delle stesse con esclusione dell’obbligo di iscrizione alla relativa gestione previdenziale. In tal caso occorrerebbe l’iscrizione all’Inail.

In altre ipotesi si è ritenuto di fornire al personale ispettivo un mero indice di valutazione di occasionalità della prestazione che, laddove utilizzabile in ragione degli elementi acquisiti, è analogo – ove ricorrano i medesimi presupposti – ai criteri adottati dal legislatore per il settore dell’artigianato (90 giorni nell’anno) e si basa sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi per il settore del commercio, in ordine ai requisiti di abitualità e prevalenza della prestazione (di cui all’art. 2 della L. n. 613/1966).

Tale indice può risultare utile anche in relazione al settore turistico tenendo presente che, laddove si tratti di prestazione resa nell’ambito di attività stagionali, lo stesso indice (90 giorni nell’anno) andrà evidentemente riparametrato in funzione della durata effettiva dell’attività stagionale (ad es. per una durata stagionale di tre mesi, 90:365×90 = 22 giorni).

L’INL ribadisce, ad ogni buon conto, che il citato criterio di valutazione non è peraltro destinato ad operare in termini assoluti e che, qualora si prescinda dallo stesso, i verbali ispettivi dovranno essere puntualmente motivati in ordine alla ricostruzione del rapporto in termini di prestazione lavorativa abituale/prevalente.

In sintesi:

  • Le prestazioni rese saltuariamente da parenti o affini dell’imprenditore, in particolare da pensionati o da impiegati full-time presso altro datore di lavoro, possono considerarsi quali collaborazioni occasionali di tipo gratuito, tali dunque da non richiedere l’iscrizione nella gestione previdenziale (né l’inquadramento come rapporto di lavoro subordinato), ma, generalmente, solo in quella assicurativa.
  • In tutti gli altri casi è opportuno ricorrere all’inquadramento sia Inps sia Inail, eccetto il caso di non superamento dei suddetti limiti temporali (90 giorni nell’anno), che rimane, indubbiamente, di complessa dimostrazione.

 

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