HAI UN’ATTIVITÀ CON ALMENO UN LAVORATORE? ECCO LE 5 PRINCIPALI COSE DA FARE

 

1. Nominare un RSPP – È il Responsabile della Sicurezza (letteralmente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) ed è una figura obbligatoria per tutte le ditte che abbiano almeno un lavoratore. Il Datore di Lavoro può ricoprire tale ruolo, nei casi previsti dalla norma, e dovrà frequentare un corso di minimo 16 ore, massimo 48 ore a seconda del livello di rischio; è possibile delegare all’esterno il servizio ad una società di consulenza specializzata.

2. Redigere un DVR – Il Documento di Valutazione Rischi è redatto da un tecnico qualificato che analizza tutti i rischi presenti in azienda, a partire da quelli strutturali fino a quelli specifici delle mansioni presenti.

3. Redigere le istruzioni / Piano di Emergenza – Si tratta di un documento che permette al Datore di Lavoro e ai lavoratori di sapere come comportarsi e gestire situazioni di emergenza (es. incendio, infortunio ad un lavoratore, ecc).

4. Nomina e formazione Addetti alle Emergenze – Ogni azienda deve aver nominato e formato almeno 1 Addetto Antincendio e 1 Addetto Primo Soccorso sempre presente, che può essere anche la stessa persona e può coincidere con la figura del Datore di Lavoro.

5. Formazione Lavoratori – Tutti i lavoratori devono essere formati e informati in merito ai rischi che possono riscontrare presso il luogo di lavoro, con 4 ore di formazione generale uguale per tutti e 4-8-12 ore aggiuntive di formazione specifica a seconda del livello di rischio, il tutto entro 60 giorni dall’assunzione.

Ricordiamo che la Normativa sicurezza definisce “lavoratore” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito di un organizzazione pubblica o privata, con o senza retribuzione.

Al lavoratore così definito è equiparato ad esempio:
• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività;
• l’associato in partecipazione;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi;
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
• i lavoratori a progetto, gli interinali, i lavoratori a chiamata o a voucher.

 

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