GESTIONE RIFIUTI SPECIALI – IMPORTANTI MODIFICHE

 

Il Decreto legislativo N° 116 del 3 settembre 2020 ha introdotto importanti modifiche nella gestione dei rifiuti speciali.

Fanno parte dei rifiuti speciali: 
• i rifiuti da lavorazione industriale
• i rifiuti da attività commerciali
• i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti da trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
• i rifiuti derivanti da attività sanitarie
• i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti
• i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
• altri.

Il Decreto introduce la modifica dei soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico scarico rifiuti. Di fatto il decreto armonizza i soggetti tenuti alla compilazione del registro, con i soggetti obbligati alla presentazione MUD.
Pertanto, sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, solo per i rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti (tra questi andranno calcolati probabilmente anche i soci con busta paga).

Nulla cambia per i produttori di rifiuti pericolosi, che dovranno continuare a compilare il registro e presentare annualmente la dichiarazione MUD, così come rimangono invariati i tempi entro i quali devono essere obbligatoriamente smaltiti tutti i rifiuti prodotti, pericolosi e non pericolosi:
• con cadenza trimestrale
• quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 30 mq di cui al massimo 10 mq di pericolosi
• comunque almeno 1 volta all’anno
i rifiuti vanno raggruppati in categorie omogenee
• secondo le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura.
I registri, sempre integrati con i formulari, devono essere conservati 3 anni dalla data dell’ultima registrazione e non più per 5.

Nonostante l’esperienza fallimentare del SISTRI, il nuovo decreto appena pubblicato (art. 188-bis) sostiene la tracciabilità sarà garantita da un “Registro Elettronico Nazionale” gestito con il supporto tecnico dell’Albo Gestori Ambientali.
Con uno o più atti regolamentari saranno definite le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro stesso, ivi inclusi i modelli ed i formati relativi ai registri di carico e scarico ed al formulario di identificazione del rifiuto, con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi e le modalità di iscrizione al Registro da parte dei soggetti obbligati.
Fino a tale momento continueranno a rimanere valide le modalità già in vigore (vidimazione e registrazione movimenti sul registro carico e scarico rifiuti).

Per ulteriori informazioni contattare:
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
servizi@acaweb.it
0173 226611 

 

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