Dopo l’istituzione della Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio (DPR 146/2018), sono in arrivo nuove formule di comunicazione per le aziende che operano nel settore.
COMMERCIANTI
Dal prossimo 24 luglio 2019 scatta un obbligo di comunicazione alla Banca Dati da parte delle seguenti tipologie di aziende:
• imprese che vendono gas fluorurati a effetto serra;
• imprese che vendono apparecchiature NON ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Le comunicazioni alla Banca Dati, che devono avvenire esclusivamente per via telematica al momento della vendita, dovranno contenere:
• gli estremi dei certificati delle imprese acquirenti;
• gli estremi delle persone fisiche, nel caso di imprese non soggette a certificazione;
• la quantità di gas;
• la tipologia di gas;
• la tipologia di apparecchiature;
• l’anagrafica del cliente;
• la dichiarazione del cliente recante l’impegno a fa effettuare l’installazione da un’impresa certificata;
• qualora il venditore offra al cliente il servizio di installazione dell’apparecchiatura, la dichiarazione deve essere rilasciata dal venditore;
• il numero del certificato, per le imprese soggette a certificazione.
INSTALLATORI E MANUTENTORI
Dal 24 settembre 2019, invece, dovranno provvedere alla comunicazione obbligatoria alla Banca Dati le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
• installazione di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra;
• in occasione del primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle attrezzature;
• smantellamento delle apparecchiature.
L’installazione potrà riguardare:
• apparecchiature fisse di refrigerazione
• apparecchiature fisse di condizionamento
• pompe di calore fisse
• apparecchiature fisse di protezione antincendio
• celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi
• commutatori elettrici.
La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’evento.
Si ricorda che i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese in base ai regolamenti precedentemente in vigore, restano validi sino alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati.
Il precedente registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito anch’esso dalle Camere di Commercio, continuerà ad esistere.
Le persone fisiche e le imprese non ancora certificate, avranno tempo fino al 24 settembre 2019 per provvedere alla certificazione. In caso contrario, verranno automaticamente cancellate dal Registro Telematico Nazionale, previa notifica da parte dell’ente competente.
Le imprese e le persone fisiche certificate dovranno versare annualmente alla Camera di Commercio competente, entro il mese di novembre, i diritti di segreteria.
Con la nuova normativa del DPR 146/2018, la certificazione per le persone fisiche si estende anche alle seguenti attività:
• installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;
• smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore;
• smantellamento di impianti di protezione incendi;
• l’installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici.
Restano validi sino a scadenza i certificati ai sensi del regolamento CE 303/2008 per svolgere installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti f-gas.
Tali certificati possono essere estesi agli interventi su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi, attraverso un’apposita certificazione integrativa.
Restano validi fino a scadenza, inoltre, i certificati del regolamento CE 305/2008 per svolgere recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici. Anche in questo caso è possibile procedere all’estensione della certificazione alle attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione, previa verifica dei requisiti richiesti.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
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