FORMAZIONE LAVORATORI IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE: NOVITÀ

 

Per le attività lavorative che occupano personale in presenza di traffico veicolare, la nuova normativa sancita dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 gennaio 2019 prevede alcune novità in materia di segnaletica stradale. Le nuove indicazioni riguardano le modalità di apposizione e rimozione della segnaletica in condizione di sicurezza e alcuni criteri per la formazione del personale addetto e dei preposti, anche sull’utilizzo dei dpi (Dispositivi di protezione individuale).

I gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, devono prestare attenzione alle nuove procedure applicate alle attività per il segnalamento temporaneo, evidenziando in particolare l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti.

Gli aspetti trattati riguardano:
– criteri generali di sicurezza;
– spostamenti a piedi;
– veicoli operativi;
– entrata e uscita dai cantieri;
– situazioni di emergenza;
– segnalazione e delimitazione di cantieri fissi;
– segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 dello stesso Decreto, i datori di lavoro delle imprese interessate devono provvedere a formare e addestrare i lavoratori, assicurandosi che gli addetti seguano le corrette procedure di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, oltre che al rispetto delle prescrizioni nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Le principali novità per quanto riguarda la formazione prevedono:

– la scadenza per l’aggiornamento dei corsi di formazione dei lavoratori e dei preposti, che passa da 4 a 5 anni, con un corso di 6 ore;
– la possibilità di integrare la formazione del lavoratore con un percorso formativo di 4 ore, al fine di consentirgli di assumere il ruolo di preposto;
– la limitazione alla formazione dei soli lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, escludendo, pertanto, i lavoratori “comunque addetti ad attività in presenza di traffico”.

Il Decreto ricorda che le aziende sono tenute a:
– fare ricorso a corsi di formazione esclusivamente in orario di lavoro;
– non devono essere previsti oneri economici per i lavoratori;
– la formazione specifica non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante a tutti i lavoratori ai sensi del d. lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La formazione specifica è integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni sancita dello stesso d.lg. 81/08

Per informazioni e per la formazione dei lavoratori e dei preposti addetti all’installazione e la rimozione della segnaletica stradale, è possibile contattare:

Ufficio Sicurezza Aambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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