In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, con l’entrata in vigore del decreto legge 125/2020 in data 04/12/2020, è prorogata la validità di “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”.
Tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione in scadenza durante il periodo di emergenza conservano la loro validità fino ai novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dunque, fino al 29 luglio 2021.
Pertanto, il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti, per tutti i ruoli e le funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non comporta l’impossibilità a svolgere i ruoli e le funzioni per i quali si era stati abilitati.
Diversamente, la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro), deve essere obbligatoriamente effettuata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza, se ne ricorrono i presupposti.
Per informazioni
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