ETICHETTATURA VINI: NUOVE REGOLE DALL’UNIONE EUROPEA

Le principali novità per le aziende del settore riguardano i cambiamenti in tema di definizioni e sono regolati dall’art. 46 del Regolamento 2019/33. In questo si definisce:

• “imbottigliatore”, (da indicare obbligatoriamente) la persona fisica o giuridica o un gruppo di tali persone che effettuano o fanno effettuare l’imbottigliamento;

• “produttore”, (la cui indicazione però non è obbligatoria) che non è solo più colui che, in qualità di spumantista, produce o fa produrre vini spumanti, ma anche colui che trasforma o fa trasformare da terzi per proprio conto le uve o i mosti d’uva, anche nel caso di prodotti acquistati a monte del vino.

Nel caso di azienda che trasforma o fa trasformare le uve, è possibile indicare:

• “prodotto e imbottigliato da”, quando il vino (anche non spumante) viene vinificato dallo stesso imbottigliatore, potendo acquistare uve o mosti d’uva da terzi

• riportare entrambi i soggetti giuridici “produttore” e “imbottigliatore”, nel caso in cui la produzione avvenga da parte di un soggetto diverso da chi compie l’imbottigliamento.

Per quanto riguarda i vini spumanti, oltre all’imbottigliatore, per indicare il soggetto che ha svolto la lavorazione del prodotto, si può indicare:

– “prodotto da”
– “elaborato da”
– “spumantizzato da”.

Viene a cambiare anche il significato di “indirizzo”, infatti ad oggi è possibile optare tra:

• il luogo in cui avviene l’imbottigliamento (che sia di proprietà, in affitto o comodato d’uso);

• una località in cui sia attivo un registro telematico, anche senza l’indicazione dell’indirizzo della sede sociale.

Per quanto riguarda l’etichettatura, la disciplina prevede all’articolo 40 nuove regole per l’altezza minima dei caratteri che devono essere pari o superiori a 1,2 mm, a prescindere dal formato utilizzato, anche per l’indicazione del titolo alcolometrico effettivo, sostituendo quindi la dimensione minima per quest’ultimo che era di 5 mm.

In merito all’indicazione della provenienza, per i vini non prodotti in Italia ma provenienti da un altro paese europeo, la dicitura “vino della Comunità Europea” viene sostituita da “vino dell’Unione Europea”.

I nuovi regolamenti, che integrano il regolamento Ue 1308/2013 e vanno ad abrogare il Regolamento 607/2009, tuttavia consentono che i prodotti vitivinicoli etichettati o immessi sul mercato nel rispetto del precedente regolamento 607, possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Per informazioni
Ufficio Servizio vitivinicolo
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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