In queste settimane sono in corso controlli serrati da parte del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, in merito all’utilizzo delle denominazioni di origine protetta (DOP) o della indicazione geografica protetta (IGP) nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto elaborato o trasformato.
A tal proposito, ricordiamo i criteri da seguire per il corretto utilizzo del riferimento a una DOP o IGP (come ad esempio nel caso della Nocciola Piemonte IGP o del Barolo DOCG).
Qualora il richiamo a una DOP o IGP in etichetta e/o nella presentazione o pubblicità dell’alimento (ivi compresa la documentazione commerciale, i siti web e social network) sia indicato nella denominazione del prodotto (es. salame al Barolo DOCG, torta alla Nocciola Piemonte IGP) occorre essere in possesso di specifica autorizzazione del Consorzio di tutela della Dop o Igp utilizzata.
L’autorizzazione, invece, non è necessaria nei seguenti casi:
– qualora il riferimento ad una DOP o IGP sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme;
– qualora il riferimento ad una DOP o IGP sia riportato nell’etichettatura e presentazione delle bevande spiritose (es. grappe o altri distillati);
– qualora i prodotti derivati non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale.
Per gli operatori che non rispettano tali obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 16.000 euro.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
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