Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che dispone a livello nazionale alcune novità applicative per i sottoprodotti della vinificazione.
Cosa prevede:
- divieto di sovrappressione delle uve, pressatura delle fecce e rifermentazione delle vinacce
- i produttori di vino sono obbligati alla consegna dei sottoprodotti vinaccia e feccia in distilleria.
Una delle prime novità riguarda le aziende esonerate da tali attività e nello specifico:
- coloro che trasformano uva in quantità uguale o inferiore a 6.000 Kg
- coloro che producono un massimo di 5.000 litri di vino
- i produttori di vini spumanti e frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate del tipo aromatico impiegando mosti o mosti parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamento di stabilizzazione per eliminare le fecce.
Anche i termini per la consegna prevedono alcune novità:
Vinaccia
Per chi produce più di 1000 hl di vino, entro 30 giorni dall’ottenimento.
Per chi produce meno di 1000 hl di vino, entro 90 giorni dalla fine del periodo di vendemmia (determinato ogni anno con specifica delibera).
Fecce
Per chi produce più di 1000 hl di vino, entro 30 giorni dall’ottenimento.
Per chi produce meno di 1000 hl di vino, entro 90 giorni dall’ottenimento e comunque entro il 31 luglio.
Caratteristiche dei sottoprodotti
Vinacce: minimo 2,8% di Alcol.
Fecce: minimo 4% di Alcol.
Le fecce, prima dell’uscita dalla cantina, vanno denaturate utilizzando cloruro di litio, solfato ferroso (uso agronomico), cloruro di sodio, ammesso per la campagna in corso in alternativa al cloruro di Litio (Decreto interministeriale del 16/2/23).
Per l’adempimento delle prestazioni viniche è così definito il quantitativo di alcol da consegnare:
- 10% per i vini ottenuti con uva
- 7% per i vini bianchi
- 5% per i vini ottenuti da mosto
- Titolo alcolometrico standard per il vino ottenuto nella zona vinicola CII (tutto il Piemonte) 9,5%.
Eventuali consegne di vino in distilleria prevedono la denaturazione del prodotto.
In alternativa alla consegna in distilleria, per la vinaccia e la feccia, è consentito il ritiro sotto controllo, anche solo in parte.
Anche in questo caso è stata inserita una novità dal Decreto, che prevede l’invio della comunicazione esclusivamente con modalità telematica al Sian entro il quarto giorno antecedente le operazioni.
Prima di effettuare la comunicazione è necessario abilitarsi al Sian per l’invio.
I possibili impieghi dei sottoprodotti (ritiro sotto controllo) prevedono:
- uso agronomico, massimo 3000 Kg /Ha sui terreni indicati sul fascicolo aziendale (prestare attenzione ad eventuali delibere regionali che potrebbero porre limitazioni o esclusioni di aree)
- uso energetico
- uso alimentare (prodotti dell’allegato I)
- uso farmaceutico
- uso cosmetico.
Altri usi alternativi sono possibili previa comunicazione trenta giorni prima al ICQRF e al Ministero dell’Agricoltura.
Il trasporto dei sottoprodotti destinati ad usi alternativi avviene con la scorta di una stampa della comunicazione telematica.
Per informazioni:
UFICIO CONSULENZA VITIVINICOLA
tel. 0173/226611
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