ETICHETTATURA CARNI SUINE IN VIGORE DAL 15 NOVEMBRE 2020

 

Misure temporanee di supporto alle imprese nella fase di emergenza da covid-19

Lo scorso 16 Settembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 il Decreto 6 agosto 2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico e Ministero della Salute, che fornisce disposizioni per l’indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza delle carni suine trasformate.

Il Decreto, che riguarda le carni di ungulati domestici della specie suina, macinate e separate meccanicamente, le preparazioni di carni suine e i prodotti a base di carne suina, è entrato in vigore lo scorso 15 novembre e si applicherà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021.

Le indicazioni del Decreto non si applicano ai prodotti Dop, Igp, Stg e a quelli protetti in virtù di accordi internazionali, ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, in Turchia o in uno Stato parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Nelle etichette delle carni suine trasformate devono quindi essere riportate le seguenti indicazioni:
• Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli animali);
• Paese di allevamento: (nome del • Paese di allevamento degli animali);
• Paese di macellazione: (nome del • Paese in cui sono stati macellati gli animali).

Qualora l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai termini “UE”, “extra UE” e “UE o extra UE”, a seconda dei casi. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l’indicazione dell’origine può espressa nella seguente forma: “Origine: (nome del Paese)”.

Il provvedimento ministeriale prevede che i prodotti che non soddisfano i requisiti del presente decreto, immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso (15 novembre), possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

Tuttavia il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito di numerose  segnalazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali di settore, che hanno lamentato difficoltà nell’ottemperare i nuovi obblighi scaturenti dal decreto interministeriale in oggetto, lo scorso 13 novembre ha predisposto una circolare che consente di utilizzare le scorte esistenti degli imballaggi e delle etichette non conformi al DM 06.08.2020, che risultino nella loro disponibilità a seguito di contratti stipulati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM stesso, fino alla data del 31.01.2021.

La circolare, pubblicata anche sulla GU n.289 del 20-11-2020 prevede, infatti, misure temporanee di supporto alle imprese per l’attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentare sull’origine delle carni suine.

Per ulteriori informazioni contattare:
ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
servizi@acaweb.it
0173 226611 

 

freccia  Torna all’elenco news

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui
Loading..