Il Decreto Legislativo 22 marzo 2021 n. 41, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni concernenti l’etichettatura ambientale degli imballaggi, e che a partire dal prossimo anno dovranno riguardare:
• indicazione sull’imballaggio delle modalità di smaltimento a fine vita;
• indicazione della natura dei materiali utilizzati.
Il decreto ha disposto, inoltre, che possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte:
• i prodotti privi dei requisiti e già immessi in commercio;
• i prodotti già etichettati, alla data del 1° gennaio 2022.
SOGGETTI RESPONSABILI
A partire dal prossimo anno, i produttori di imballaggi saranno obbligati ad identificare la natura delle materie prime utilizzate per gli imballaggi, apponendo sullo stesso un codice alfanumerico che lo identifichi.
I produttori saranno inoltre responsabili di apporre sull’imballaggio stesso le informazioni inerenti alle modalità di smaltimento.
Per garantire la presenza di tutti i dati e permettere il corretto utilizzo dell’imballaggio (es. layout di stampa, grafiche, ecc.), le informazioni minime necessarie per una corretta etichettatura dovranno essere condivise tra produttore dell’imballaggio e utilizzatore (confezionatore).
La responsabilità degli obblighi di etichettatura, pertanto, ricadrà sia sui produttori sia sugli utilizzatori degli imballaggi.
TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI CON CRITICITÀ
• Imballaggi neutri, con particolare riferimento a quelli da trasporto
• Preincarti e imballi a peso variabile
• Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione
Gli imballaggi neutri, intesi come privi di grafiche o stampe (es. incarti non personalizzati), nonché film per la pallettizzazione, pallet, scatole, interfalde in cartone ondulato, potrebbero in alcuni casi essere semplici semilavorati destinati a ulteriori lavorazioni. Per questo motivo, per identificare il materiale dell’imballaggio è sufficiente riportare le informazioni sui documenti di trasporto o su supporti esterni, compresi i supporti digitali.
Per i preincarti, intesi come incarti a peso variabile, utilizzati per esempio nel banco dei prodotti freschi (es. pesce) e/o quelli che vengono preparati/tagliati direttamente nel punto vendita (es. film di alluminio o in plastica), è possibile comunicare le informazioni in schede informative accessibili ai consumatori finali nel punto vendita (es. accanto alle informative sugli allergeni) o su supporti digitali (siti internet, applicazioni, ecc.).
Gli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione, proprio per le caratteristiche strutturali, potrebbero non avere sufficiente spazio per l’indicazione delle informazioni relative all’etichettatura ambientale, o potrebbero essere prodotti di cui non si conosce a priori il mercato di destinazione. Anche in questo caso l’obbligo può essere soddisfatto attraverso metodi alternativi quali, ad esempio, l’apposizione di QR code o App per l’identificazione immediata o tramite altri strumenti di supporto (es. siti internet).
IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE
L’obbligo di etichettatura, non essendo ancora armonizzata a livello europeo la normativa disciplinata dal Testo Unico Ambientale (TUA), riguarda esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché i prodotti riempiti e importati in Italia.
Pertanto, per gli imballaggi destinati all’esportazione, non è previsto l’obbligo di etichettatura ambientale.
Tuttavia, gli imballaggi destinati a Paesi Terzi dovranno sottostare ai requisiti dei Paesi di destinazione e essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti il luogo di destinazione e le informazioni di composizione.
SUPPORTI DIGITALI
Per adempiere all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni quali QR code, APP, siti internet, ecc.
Per ulteriori informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

