Etichettatura ambientale degli imballaggi in vigore dal 1° gennaio 2023 – Merci vendute confezionate e sfuse


A partire dal 1° gennaio 2023, ricordiamo sono entrate in vigore le nuove regole sull’
obbligo di etichettatura ambientaledegli imballaggi.

Sono interessati dall’obbligo di etichettatura tutti gli imballaggi, compresi ad esempio quelli utilizzati per delivery e take-away. Sono altresì interessati non soltanto i produttori, ma anche coloro che utilizzano in modo professionale tali imballaggi, per fornirli ai consumatori finali (es. pubblici esercizi e dettaglianti).

PRODOTTI PREIMBALLATI (ES. BISCOTTI CONFEZIONATI, FLACONE DI DETERSIVO, ECC.) 

I nuovi requisiti di etichettatura ambientale degli imballaggi (Decreto Legislativo 116/2020) introducono novità che interessano sia il settore B2B (attività commerciale tra aziende) sia il settore B2C (attività commerciale tra azienda e consumatore finale). 

Per il B2B l’obbligo è esclusivamente quello di indicare sugli imballaggi i materiali di composizione attraverso uncodice alfanumerico. 

Per il B2C, oltre all’obbligo precedente, è anche necessario indicare sull’imballaggio le modalità di smaltimento a fine vita. 

Per garantire la presenza di tutti i dati, le informazioni minime necessarie per una corretta etichettatura dovranno essere condivise tra produttore dell’imballaggio e utilizzatore (commercianti, distributori, addetti riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori).

La responsabilità degli obblighi di etichettatura ricade sia sui produttori sia sugli utilizzatori degli imballaggi.

Il Ministero della Transizione Ecologica, su proposta del Conai, ha adottato Linee Guidasull’etichettatura degli imballaggi, mettendo a disposizione delle imprese indicazioni operative e gestionali per rispondere all’obbligo di legge.

I prodotti preimballati o le etichette già stampate non conformi alla normativa ambientale già immessi in commercio prima del 1° gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le Linee Guida possono essere richieste inviando una e-mail all’indirizzo servizi@acaweb.it o scaricate al seguente link.

IMBALLAGGI PER PRODOTTI DA BANCO/A LIBERO SERVIZIO (CD. PREINCARTI, ES. VASCHETTE IN POLISTIROLO, FILM AVVOLGENTE TRASPARENTE, VASCHETTE IN PLASTICA)   

Per i preincarti, intesi come incarti a peso variabile, utilizzati negli esercizi di vendita di prodotti alimentari (es. gastronomia, pescheria, macelleria, ecc..) e negli esercizi di vendita di prodotti non alimentari (es. ferramenta, negozi di abbigliamento, cartoleria, ecc.) è possibile comunicare le informazioni in materia di etichettatura ambientale su schede informative o cartelli accessibili ai consumatori finali collocati in modo visibile nel punto vendita o su supporti digitali (siti internet, applicazioni, ecc.).

Per ottemperare a tali obblighi si allega cartello in formato modificabile che ciascun esercizio di vendita potrà scaricare e poi adattare alla propria realtà. A titolo esemplificativo alleghiamo modello fac-simile del suddetto cartello.

In alternativa l’esercente potrà comunicare le informazioni inerenti all’etichettatura ambientale tramite QR code o supporti digitali. A tal proposito si allega fac-simile di cartello da scaricare e sul quale apporre tale QR code.

Cartello Etichettatura Ambientale – formato modificabile

Cartello Etichettatura Ambientale – Facsimile

Cartello Etichettatura Ambientale – QR Code

IMBALLAGGI NEUTRI (ES. PALLET, FILM E MATERIALE DA TRASPORTO) 

Gli imballaggi neutri, intesi come privi di grafiche o stampe (es. incarti non personalizzati), nonché film per la pallettizzazione, pallet, scatole, interfalde in cartone ondulato, potrebbero in alcuni casi essere semplici semilavorati destinati a ulteriori lavorazioni. Per questo motivo, per identificare il materiale dell’imballaggio è sufficiente riportare le informazioni sui documenti di trasporto o su supporti esterni, compresi i supporti digitali.

IMBALLAGGI DI PICCOLE DIMENSIONI, MULTILINGUA E DI IMPORTAZIONE 

Gli imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione, proprio per le caratteristiche strutturali, potrebbero non avere sufficiente spazio per l’indicazione delle informazioni relative all’etichettatura ambientale, o potrebbero essere prodotti di cui non si conosce a priori il mercato di destinazione. Anche in questo caso l’obbligo può essere soddisfatto attraverso metodi quali, ad esempio, l’apposizione di QR code o App per l’identificazione immediata o tramite altri strumenti di supporto (es. siti internet).

IMBALLAGGI DESTINATI ALL’ESPORTAZIONE 

L’obbligo di etichettatura, non essendo ancora armonizzata a livello europeo la normativa disciplinata dal Testo Unico Ambientale (TUA), riguarda esclusivamente gli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché i prodotti riempiti e importati in Italia.

Pertanto, per gli imballaggi destinati all’esportazione, non è previsto l’obbligo di etichettatura ambientale.

Tuttavia, gli imballaggi destinati a Paesi Terzi dovranno sottostare ai requisiti dei Paesi di destinazione e essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti il luogo di destinazione e le informazioni di composizione.

SANZIONI 

Le sanzioni, in caso di utilizzo di imballaggi non conformi vanno da 5.000 a 25.000 euro.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
Tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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