Dal 1° aprile 2020 è entrata in vigore la nuova normativa europea sull’etichettatura degli alimenti di origine Ue. Si tratta del regolamento esecutivo UE 775/2018 (recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento UE n. 1169/2011) che prevede, in determinati casi, l’obbligo per i produttori di indicare in etichetta la provenienza dell’ingrediente primario.
Come spiega la normativa europea, con “ingrediente primario” si intende “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.
Il nuovo regolamento Ue si applica solo nel caso in cui si riscontri il rischio per il consumatore di confondere la provenienza di un alimento a causa di diciture, illustrazioni, simboli o termini sulla confezione che si riferiscano a luoghi geografici.
Ad esempio, se su un pacco di pasta compare la bandiera tricolore o un altro simbolo universalmente ricollegabile all’Italia e il grano utilizzato per realizzarla non è italiano, il produttore è obbligato a riportarlo in etichetta.
Il regolamento non si applica ai prodotti Dop (denominazione di origine protetta), Igp (indicazione geografica protetta) e Stg (specialità tradizionale garantita), né a quelli a marchio registrato che a parole, o con segnali grafici, richiamino già di per sé la provenienza del prodotto.
L’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario può essere fornita:
con riferimento a una zona geografica (es. Ue/non Ue, Stato, Regione ben chiari ai consumatori)
attraverso una dicitura (es. “Nome dell’ingrediente primario” non proviene/non provengono da “paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento”) o utilizzando una formula di significato equivalente per il consumatore.
Si ricorda, inoltre, che il riferimento alla ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che produce e/o confeziona l’alimento apposti obbligatoriamente sull’etichetta, non costituiscono un’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare.
Ricordiamo, a latere, che nel nostro Paese era già in atto (Regolamento UE n. 1169 del 2011) l’obbligo in via sperimentale fino al 31/12/2020 di indicare sulle confezioni di alimenti come pasta, riso, latte e passata di pomodoro, la provenienza della materia prima utilizzata (diversamente dal regolamento UE 775 che parla di “ingrediente primario”). Il 30 marzo i Ministri dello Sviluppo Economico e delle Politiche Agricole alimentari e forestali hanno firmato la proroga di tali disposizioni per pasta, riso e derivati del pomodoro, fino al 31/12/2021.
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