Con Circolare 10 giugno 2021 n. 84, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al calcolo della base imponibile, ai fini previdenziali, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitale.
Viste anche le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Corte di Cassazione (ad es. sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), l’INPS ha riconosciuto che i redditi di capitale attribuiti agli iscritti all’IVS e derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa, devono essere esclusi dalla base imponibile.
Le nuove indicazioni fornite in merito alla base imponibile hanno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.
E’ comunque richiesto e consigliabile, al fine di evitare pesanti contenziosi, di individuare per ciascuna SRL partecipata i soggetti – soci e/o amministratori e/o dipendenti – che prestano abitualmente la propria attività lavorativa, per superare qualsiasi presunzione di obbligo contributivo in capo ai soli soci di capitale.
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