ESCLUSI DAI CONTRIBUTI INPS GLI UTILI DELLE SRL IN ASSENZA DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

 

Con Circolare 10 giugno 2021 n. 84, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito al calcolo della base imponibile, ai fini previdenziali, per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti che producono redditi derivanti dalla partecipazione a società di capitale.

Viste anche le indicazioni del Ministero del Lavoro e della Corte di Cassazione (ad es. sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), l’INPS ha riconosciuto che i redditi di capitale attribuiti agli iscritti all’IVS e derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa, devono essere esclusi dalla base imponibile.

Le nuove indicazioni fornite in merito alla base imponibile hanno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.

E’ comunque richiesto e consigliabile, al fine di evitare pesanti contenziosi, di individuare per ciascuna SRL partecipata i soggetti – soci e/o amministratori e/o dipendenti – che prestano abitualmente la propria attività lavorativa, per superare qualsiasi presunzione di obbligo contributivo in capo ai soli soci di capitale. 

 

Per ulteriori informazioni

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