In occasione delle prossime elezioni (amministrative, regionali ed europee), riportiamo di seguito le implicazioni che le stesse possono avere nel rapporto di lavoro.
Permessi elettorali per dipendenti impegnati nei seggi
I dipendenti impegnati presso i seggi elettorali come presidenti, vicepresidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista/gruppo/partito hanno diritto a permessi individuali durante le operazioni elettorali.
Precisiamo i criteri per poter usufruire dei permessi, che sono i seguenti:
- i dipendenti hanno diritto all’assenza dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni dei seggi. I giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa;
- per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo delle operazioni di seggio, i lavoratori hanno diritto a specifiche quote retributive in aggiunta alla ordinaria retribuzione o a riposi compensativi;
- per le eventuali altre giornate non lavorative trascorse ai seggi (ad esempio riposo settimanale del dipendente), i lavoratori hanno diritto a specifiche quote retributive ovvero a riposi compensativi.
L’adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante l’attestazione del presidente di seggio, recante la data e l’orario di inizio e chiusura delle operazioni.
Permessi per lavoratori eletti
I lavoratori chiamati a ricoprire le cariche di membri di consigli comunali, regionali o di altri enti territoriali hanno diritto di disporre del tempo necessario per l’espletamento dei loro incarichi usufruendo di aspettative e/o permessi. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per cui vengono richiesti permessi o aspettative non retribuite devono essere attestati per iscritto dall’Ente interessato.
Nel caso dei permessi, il datore di lavoro è tenuto ad anticipare la retribuzione per detti periodi e richiedere il rimborso all’ente presso il quale i lavoratori sono tenuti a svolgere il proprio mandato. Il rimborso sarà effettuato dall’Ente interessato entro 30 giorni dalla richiesta del datore di lavoro.
I componenti dei CONSIGLI comunali, delle comunità montane e delle unioni di comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8.00 del giorno successivo. Nel caso in cui i lavori del consiglio si protraggano oltre la mezzanotte i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva a quella del consiglio.
I componenti delle GIUNTE comunali, delle comunità montane e delle unioni dei comuni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata (compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro).
I componenti degli ORGANI ESECUTIVI dei comuni, delle comunità montane e delle unioni dei comuni, i presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali ed i presidenti dei gruppi consiliari, dei comuni con oltre 15.000 abitanti e delle province hanno diritto (oltre a quanto sopra indicato) a permessi per un massimo di 24 ore lavorative al mese che sono elevate a 48 ore per sindaci, presidenti delle province, presidenti delle comunità montane e dei comuni con oltre 30.000 abitanti.
Tutti i lavoratori di cui sopra hanno inoltre diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
Ricordiamo che i lavoratori eletti membri del Parlamento Europeo e delle Assemblee regionali hanno diritto, a richiesta, ad essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Il periodo di aspettativa è considerato valevole ai fini del riconoscimento della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria o dei trattamenti sostitutivi della stessa. Inoltre, in caso di malattia, il lavoratore eletto conserva il diritto alle prestazioni previdenziali.
Aspettativa non retribuita: i lavoratori eletti sindaci, presidenti delle province, consiglieri dei comuni, presidenti dei consigli comunali, consiglieri ed assessori delle comunità montane, a seguito di apposita richiesta possono essere collocati in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.
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