Ai sensi delle vigenti normative, qualora un’azienda debba servirsi dell’opera di esterni (imprese o lavoratori autonomi) affidando lavori in appalto, d’opera o di somministrazione (ad esempio in caso di affidamento lavori di pulizia o manutenzione di impianti all’interno dei propri locali), ha l’obbligo di fornire preventivamente informazioni sui rischi esistenti nella propria azienda.
È tenuto inoltre ad elaborare uno specifico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze delle lavorazioni dell’impresa appaltante e dell’impresa appaltatrice (DUVRI).
La redazione del documento non è dovuta in caso di fornitura di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 5 giorni, sempre che essi non comportino particolari rischi.
Nel contratto di appalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza sul lavoro. Il committente deve verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa o lavoratore autonomo cui saranno affidati i lavori (anche se trattasi di lavori da svolgersi in esterno all’azienda).
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
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