DIVIETO RETRIBUZIONI IN CONTANTI ANCHE PER I RICHIEDENTI ASILO IN ATTESA DI RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO

 

Un recente intervento dell’Ispettorato del lavoro, ha precisato che anche i richiedenti asilo, che risultano in attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno, devono essere retribuiti con strumenti tracciabili.
In caso di violazione di tale obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro. Lo afferma l’ INL con la Nota n. 5293 del 5 giugno 2019.
A tal proposito è bene ricordare che vige, ormai dal 01/07/2018, il divieto per i datori di lavoro ed i committenti di corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione/compenso, nonché ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
La norma di riferimento, all’interno della Legge di Bilancio 2018 (articoli 911 e ss. della legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha mirato ad una maggiore trasparenza nella corresponsione degli emolumenti ai lavoratori, ciò a tutela dei diritti dei lavoratori stessi, nonché al fine di contrastare il fenomeno dell’economia sommersa attraverso la corresponsione di valori con modalità di pagamento tracciabili.

RAPPORTI DI LAVORO
La preclusione all’uso del contante, si ricorda, è prevista per qualsiasi rapporto di natura lavorativa, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata (es. rapporto dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.).
Rientrano nella disposizione anche i rapporti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142).
Inoltre, nessuna esclusione dalla disposizione normativa può essere effettuata in relazione alla brevità del rapporto di lavoro, come, ad esempio, per quanto attiene ai contratti subordinati a tempo determinato o intermittenti, ovvero per i rapporti di lavoro autonomo occasionali, previsti dall’art. 2222 del c.c.; infatti, anche per detti casi, bisogna seguire le indicazioni
fornite dal legislatore in merito ai mezzi di pagamento tracciati, per le prestazioni fornite.

ESCLUSIONI
I rapporti esclusi dal divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni sono:
– rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
– rapporti di lavoro domestico (di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).
Resta inteso che qualora la retribuzione sia superiore ai 2.999,99 euro, si debba fare riferimento alla normativa generale (articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) che prevede il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
In caso di violazione alla presente disposizione, il legislatore prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro, che verrà predisposta dagli uffici della Ragioneria territoriale dello Stato.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Queste le uniche modalità di pagamento previste, dal legislatore, dal 1° luglio 2018:
– bonifico (bancario o postale) sul conto – identificato dal codice IBAN – indicato dal lavoratore
– strumenti di pagamento elettronico;
– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
– emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. Viene considerato comprovato l’impedimento qualora il delegato sia: il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

SANZIONI
Il pagamento della retribuzione effettuato con l’utilizzo di denaro contante comporta la violazione alla disposizione in oggetto e l’emissione, da parte degli organi di vigilanza, di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. Tale sanzione riguarda anche l’inadempimento dell’obbligo relativamente ai richiedenti asilo in attesa di rilascio permesso di soggiorno, come da nota INL n. 5293 del 5 giugno 2019 precedentemente richiamata.

VALORE DELLA FIRMA DEL LAVORATORE SULLA BUSTA PAGA
È bene ricordare, infine, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Detta prescrizione ha l’intento di chiarire ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già più volte affermato e cioè che la sottoscrizione “per quietanza” o “per ricevuta”, apposta dal lavoratore alla busta paga, non implica, di per sé, in maniera univoca, l’effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento e pertanto non è da ritenersi prova di tale pagamento.
Tra le più recenti, si evidenzia la sentenza n. 9294/2011 che stabilisce che “è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula “per ricevuta”, non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento. Pertanto, la sottoscrizione della busta paga dimostra soltanto la sua regolare consegna al dipendente, mentre la prova dell’effettivo pagamento è totalmente a carico del datore di lavoro.”

 

freccia  Torna all’elenco news

 

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui