DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: COME INDIVIDUARLI. RISCHIO SOSPENSIONE ATTIVITÀ

 

I Ministeri del Lavoro e della Salute hanno aggiornato l’Allegato VIII al D.Lgs. n. 81/2008 consentendo ai Datori di Lavoro di vari settori e rami industriali di  individuare con maggiore esattezza i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  che corrispondono alle attività specifiche e alle  concrete tipologie dei rischi  ai quali sono esposti i lavoratori.

Nello specifico, sono state aggiornate le indicazioni di carattere generale relative a:

– protezione dei capelli
– protezione della testa
– protezione degli occhi o del viso
– protezione degli arti superiori
– protezione degli arti inferiori
– protezione delle altre parti del corpo
– protezione dalle cadute dall’alto o in spazi confinati
– protezione delle vie respiratorie.

Per informazioni sui dispositivi necessari a specifiche attività è possibile rivolgersi all’Ufficio Sicurezza dell’Associazione Commercianti Albesi.

MANCATA FORNITURA DPI: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÁ 

Si ricorda che con il Decreto Legge 146/2021 è stata introdotta la sospensione dell’attività in caso di mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto.

Qualora l’organo ispettivo accerti la violazione, procede alla sospensione dell’attività imprenditoriale e all’applicazione delle sanzioni pecuniarie indicate per ciascuna violazione. In caso di mancata fornitura del DPI contro le cadute dall’alto “l’importo somma aggiuntiva” è stata fissata in € 300 per ciascun lavoratore interessato. Gli uffici sicurezza dell’ACA sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili ai fini dell’adeguamento alla normativa vigente.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
Tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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