Dipendenti impegnati come volontari della protezione civile

Si ritiene utile ricordare che i lavoratori appartenenti ad organizzazioni di volontariato di protezione civile, inserite nell’elenco nazionale, possono chiedere al datore di lavoro di assentarsi, per attività di soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi.

La normativa è descritta nel regolamento “M_D GCIV REG2016 0029249 10-05-2016 Assenze per volontariato”, predisposto dal Ministero Della Difesa Direzione Generale Per Il Personale Civile.

In sostanza, durante tali assenze i dipendenti (volontari) hanno diritto al mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico e previdenziale nonché alla copertura assicurativa. L’assenza può protrarsi fino a 60 giorni consecutivi in caso di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e fino a 30 per eventi calamitosi di origine nazionale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Queste regole valgono anche per gli appartenenti alla Croce rossa italiana e ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale e igienico/sanitaria.

Il dipendente è tenuto a presentare al datore l’attestato della Protezione Civile che certifica l’attività di volontariato svolta. Il datore di lavoro potrà così concedere i permessi in questione ed ha anche diritto al rimborso degli emolumenti versati al dipendente impegnato come volontario (presentando richiesta al dipartimento della Protezione civile entro due anni dal termine dell’intervento, secondo le modalità indicate dalla direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020).

 

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