DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI

 

Il “Decreto crescita” ha reintrodotto l’obbligatorietà, per gli esercizi commerciali, della denuncia fiscale per la vendita di alcolici.

Nello specifico viene ripristinata l’obbligatorietà della denuncia anche per gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini, che precedentemente erano stati esentati da tale adempimento.

L’esonero riguardava tutte le situazioni di somministrazione o vendita di prodotti alcolici, incluse le attività temporanee di vendita all’interno di sagre, fiere, mostre.

Quindi tutte le attività di vendita o somministrazione di alcolici (attività di somministrazione, commercio al minuto, ambulanti, attività ricettive, somministrazioni temporanee, vendita mediante distributori automatici) sono oggi tenute alla denuncia fiscale per la vendita di alcolici, anche se avviate nel periodo di esenzione dall’adempimento.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel. 0173/226611
e-mail ufficioamministrativo@acaweb.it

 

 

 

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