Codice identificativo nazionale (CIN) per le strutture ricettive e le locazioni turistiche

Obblighi, modalità di richiesta, tempistiche 

Il 3 settembre u.s. il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso in cui annuncia l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR). 

Si tratta di una piattaforma digitale, realizzata dal dicastero in collaborazione con le Regioni, nella quale sono raccolte le informazioni inerenti alle strutture ricettive e alle locazioni turistiche. 

La BDRS è uno strumento volto a fornire una mappatura degli esercizi ricettivi su scala nazionale, utile anche a contrastare forme irregolari di ospitalità. 

CIN, codice obbligatorio 

Tramite la BDSR è attiva la procedura di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN), previsto dal decreto legge 145/2023. 

 Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui sono ubicati gli appartamenti o le strutture, e andrà indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato, quindi anche per l’offerta su piattaforme online, come Booking e Airbnb. 

Come richiedere il CIN 

È possibile richiedere il CIN tramite i nostri uffici oppure direttamente sulla piattaforma https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/. 

In ogni caso è necessario essere muniti di identità digitale (SPID o CIE). 

Se non in possesso di identità digitale è possibile richiedere lo SPID tramite i nostri uffici. 

I termini per la richiesta 

I termini per la richiesta del CIN decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. 

Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale prima delle disposizioni sul CIN – come avvenuto in Piemonte, regione che ha già assegnato un codice regionale identificativo alle strutture attive sul proprio territorio – si hanno ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi le strutture operative in Piemonte hanno complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso, fino cioè al 31 dicembre 2024.  

Una volta decorsi questi termini, saranno applicate le sanzioni previste. 

IMPORTANTE! 

Con il CIN entrano in vigore anche gli obblighi in merito ai requisiti di sicurezza previsti nel D.L. 145/2023. Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.  

Gli estintori portatili a norma di legge devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Gli estintori devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre2021, Allegato I, punto 4.4). Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura. Sono esonerate dall’obbligo di installazione dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, le unità immobiliari non dotate di impianto a gas.  

Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, quali progetti e dichiarazioni di conformità. 

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO AMMINISTRATIVO
tel 0173 226611
fax 0173 449189
e-mail ufficioamministrativo@acaweb.it

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