È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 41 del 22 marzo 2021, meglio conosciuto come Decreto “Sostegni”.
Importanti i contenuti relativi alle disposizioni in materia di lavoro a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e alle conseguenze che questa ha portato sul piano economico e produttivo: in sintesi, è stata prorogata la cassa integrazione Covid, sempre gratuita ma con nuove regole e viene confermato anche il blocco dei licenziamenti.
Vediamo di seguito le nuove principali misure.
AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID 19 (PROROGHE) (Art. 8 commi dal 1°al 6°)
Per i datori di lavoro a cui si applica la CIGO:
È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 13 settimane. Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo:
- • tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
Per i datori di lavoro a cui si applica la CIGD e i Fondi di sostegno (FIS, FSBA):
È prevista la concessione dei trattamenti di CIGD e dei Fondi di sostegno (FIS, FSBA) a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 28 settimane. Le 28 settimane devono essere collocate nel periodo:
- • tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
Per le aziende agricole:
Per i datori di lavoro agricoli sono previste n. 120 giornate di integrazione salariale CISOA da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.
I lavoratori agricoli non rientranti nella CISOA possono comunque essere soggetti ai trattamenti di Cassa Integrazione salariale in deroga.
Lavoratori collocabili in integrazione salariale:
E’ espressamente, previsto che i trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in commento, siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza all’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero 23 marzo 2021.
PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO (Art. 8 commi da 9 a 11)
DUE FATTISPECIE DISTINTE
PRIMA FATTISPECIE
Il divieto di licenziamento in vigore dal 17 marzo 2020 viene prorogato fino al 30 giugno 2021 per i datori di lavoro alla cui impresa si applica la CIGO.
Il divieto di licenziamento si applica a:
- • tutte le procedure di licenziamento collettivo comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse,
- • alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- • fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Sono altresì sospese le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
SECONDA FATTISPECIE
Il divieto di licenziamento in vigore dal 17 marzo 2020 viene prorogato fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro alla cui impresa si applica la CIGD O I FONDI DI SOSTEGNO (FIS, FSBA)
Il divieto di licenziamento si applica a:
- • tutte le procedure di licenziamento collettivo comprese quelle già avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non ancora concluse,
- • alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- • fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Sono altresì sospese le procedure di esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966.
PER ENTRAMBE LE FATTISPECIE
Il divieto di licenziamento non è previsto nei seguenti casi:
- • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (come già previsto dalle precedenti misure di sostegno collegate all’emergenza “Covid-19”);
- • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- • licenziamenti intimati in caso di fallimento (come già previsto dalle precedenti misure di sostegno collegate all’emergenza “Covid-19”).
CONTRATTI A TERMINE: PROROGHE O RINNOVI “ACAUSALE” SE STIPULATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021 (Art. 17 )
Il decreto legge, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, ha previsto la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine
- • senza indicazione delle causali giustificative (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori, oppure esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria),
- • per un periodo massimo di 12 mesi
- • per una sola volta (indipendentemente che si tratta di proroga o rinnovo),
- • tramite sottoscrizione della proroga o rinnovo non successiva al 31 dicembre 2021.
ATTENZIONE: nell’applicare la nuova disposizione di legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
INDENNITÀ PER DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI (Art. 10 commi da 1 a 8)
- • Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 23 marzo 2021 viene erogata un’indennità di Euro 2.400,00. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori somministrati, con gli stessi requisiti dei lavoratori di cui al precedente capoverso, impiegati presso società utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali.
- • È riconosciuta un’indennità, pari ad Euro 2.400,00, ai lavoratori dipendenti e autonomi – non percettori di pensione e non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente – che in conseguenza all’emergenza Covid19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro individuati come segue:
- Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto, nel medesimo periodo, almeno trenta giornate di lavoro;
- Lavoratori intermittenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, già iscritti alla gestione separata alla data del 23/03/2021, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali stipulati ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 marzo 2021
- Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante da tale attività superiore a Euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva iscritti alla gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
- • Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari ad Euro 2.400,00:
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto (23/03/2021) di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.
- • Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 01 gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo fondo, cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000,00 Euro, è riconosciuta un’indennità omnicomprensiva di Euro 2.400,00. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 01 gennaio 2019 al 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000,00.
Le indennità sopra indicate non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/86.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI (Art. 10 comma 10)
È erogata un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica n° 16 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza.
L’AMMONTARE DELL’INDENNITÀ:
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 3.600,00;
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 2.400,00;
– ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000,00 annui, spetta la somma di euro 1.200,00.
Ai fini dell’erogazione delle indennità sopra descritte, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE, DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA (Art. 19)
A chi spetta:
filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra di cui ai codici Ateco indicati in tabella allegata “All.1”.
Misura:
viene previsto anche per il mese di gennaio 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro (F24 DEL 16/02).
NB: L’esonero è da considerare nell’ambito del regime di aiuti di Stato a sostegno dell’economia (de-minimis) nell’attuale emergenza del COVID-19.
All.1
CODICE ATECO |
DESCRIZIONE ATTIVITÀ |
01.xx.xx |
Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi |
02.xx.xx |
Silvicoltura e utilizzo di aree forestali |
03.xx.xx |
Pesca e acquacoltura |
11.02.10 |
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d. |
11.02.20 |
Produzione di vino spumante e altri vini speciali |
11.05.00 |
Produzione di birra |
46.21.22 |
Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina |
46.22.00 |
Commercio all’ingrosso di fiori e piante |
47.76.10 |
Commercio al dettaglio di fiori e piante |
47.89.01 |
Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti |
55.20.52 |
Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
56.10.12 |
Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
81.30.00 |
Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole |
82.99.30 |
Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche |
Si invitano le aziende a verificare la reale corrispondenza dell’attività svolta con il codice ATECO e di comunicarlo alla scrivente per l’effettuazione della pratica.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it