Si esaminano in sintesi le principali disposizioni previste dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, contenente 266 articoli e uno stanziamento annunciato di 55 miliardi di euro per interventi destinati ad aziende, lavoratori e famiglie colpiti dalla crisi economica a seguito dell’emergenza Covid-19.
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
L’articolo 25 riconosce una somma a fondo perduto ai titolari di partita IVA (imprese, professionisti, aziende agricole, enti non commerciali con attività d’impresa) che hanno dichiarato ricavi 2019 non superiori a 5.000.000 di euro, e che hanno subito una perdita di fatturato del mese di aprile 2020 di almeno un terzo rispetto al fatturato di aprile 2019.
Importi e modalità
• Per soggetti con fatturato annuo fino a 400.000 euro, il contributo è pari al 20% della perdita di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019. Quindi ad esempio: fatturato di 40.000 euro nel 2019, fatturato zero nel 2020 = contributo pari ad 8.000 euro
• Per soggetti con fatturato annuo tra 400.000 e 1.000.000 di euro, il contributo è pari al 15% della perdita di fatturato aprile 2020 su aprile 2019
• Per soggetti con fatturato compreso tra 1.000.001 e 5.000.000 di euro, il contributo è pari al 10% della perdita di fatturato aprile 2020 su aprile 2019
• In ogni caso è previsto un contributo minimo di 1.000 euro per persone fisiche, o di 2.000 euro per società ed enti
• Il contributo sarà accreditato dall’Agenzia delle Entrate su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario, dallo stesso indicato sull’istanza presentata
• I soggetti interessati dovranno presentare, entro 60 giorni dalla data di avvio della apposita procedura software, un’istanza telematica attestante il possesso dei requisiti richiesti
• Il contributo è compatibile con le indennità dei 600 euro concesse a commercianti, artigiani, agricoltori, sportivi; non spetta invece ai professionisti che hanno beneficiato delle indennità erogate dall’ INPS gestione separata o dalla cassa previdenziale di appartenenza
• Le modalità e i termini dell’istanza saranno definiti con prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia Entrate.
SCONTO FISCALE IRAP
Articolo 24 – Ai soggetti con ricavi 2019 non superiori a 250 milioni di euro vengono “abbuonati”
• il saldo IRAP 2019
• il primo acconto IRAP 2020.
• A differenza delle proroghe fiscali concesse finora, in questo caso si tratta di uno sconto fiscale definitivo, che va in sostanza a dimezzare il carico fiscale IRAP sull’esercizio 2020.
• Lo sconto non è applicato all’ IRAP dovuta da banche, assicurazioni ed enti pubblici.
SCONTO IMU TURISMO
L’articolo 177 esenta dalla prima rata IMU 2020 in scadenza il prossimo 16 giugno:
• gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e quelli degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività
• gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.
SCONTO TOSAP
L’articolo 181
• esonera dal pagamento della tassa per l’occupazione TOSAP (o COSAP) i pubblici esercizi titolari di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico dal 1° maggio fino al prossimo 31 ottobre
• stabilisce inoltre che sempre a decorrere dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, è prevista una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e non è dovuta l’imposta di bollo.
BONUS SU CANONI IMMOBILI E AZIENDE
Articolo 28 – Ai soggetti con ricavi 2019 non superiori a 5.000.000 di euro (e a tutte le strutture alberghiere, indipendentemente dai ricavi del 2019)
• che abbiano subito una diminuzione dei ricavi di almeno il 50 % nel mese di riferimento
• da calcolare separatamente per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 confrontandoli con i rispettivi ricavi di marzo, aprile e maggio 2019
– spetta un credito di imposta del 60 % del canone pagato per immobili ad uso non abitativo
– sia per contratti di locazione che per canoni di leasing
In caso di contratti a prestazioni complesse o di affitto di azienda comprensivo di immobile, il bonus spetta per il 30 per cento dei canoni pagati
Il credito di imposta spetta anche agli enti non commerciali per i canoni di immobili destinati allo svolgimento delle loro attività istituzionali
Gli importi del bonus sono utilizzabili in F24 in compensazione all’avvenuto pagamento dei canoni dei singoli mesi, oppure al più tardi nella dichiarazione dei redditi UNICO relativa all’anno 2020.
N.B. – Rispetto al credito di imposta precedentemente previsto per marzo, è stata estesa la categoria catastale da C/1 a tutte quelle non abitative, e sono stati aggiunti leasing ed affitti di azienda. È stato però introdotto il limite della perdita di fatturato. I due bonus per marzo sono comunque alternativi, mentre per i mesi successivi rimane applicabile solo questo ultimo introdotto.
ECOBONUS 110% RISPARMIO ENERGETICO
All’articolo 119 è prevista una detrazione pari al 110 % per lavori di riqualificazione energetica sostenuti dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
• spettante per lavori su condominio o sull’abitazione principale
• da ripartire in cinque quote annuali di pari importo
• realizzazione di almeno uno dei 3 interventi agevolabili:
– isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio con spesa massima per unità pari a 60.000 euro;
– installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione, anche abbinati ad impianti fotovoltaici, per spese massime di 30.000 euro per unità;
– realizzazione di lavori di adeguamento antisismico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.
È prevista la possibilità generalizzata di cedere la detrazione di imposta a banche, assicurazioni o altri intermediari finanziari, oppure di scontare subito lo sgravio fiscale nella fattura dei fornitori.
Gli interventi dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento.
Inasprite le sanzioni ai professionisti per asseverazioni o attestazioni infedeli, ed introdotto l’obbligo per i tecnici incaricati di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile da € 500.000, per il risarcimento di eventuali danni provocati.
RIDUZIONE BOLLETTE ELETTRICHE
• Per i mesi di maggio – giugno – luglio 2020
• Per utenze elettriche diverse dagli usi domestici
• Prevista la riduzione delle voci fisse di bolletta, da quantificarsi con specifici provvedimenti dell’Autorità competente.
SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTO
L’articolo 126 proroga ulteriormente dal 30 giugno al 16 settembre 2020 il termine dei versamenti fiscali e contributivi prorogati per gli aventi diritto dai precedenti decreti Cura Italia e successivi
In particolare, è previsto che tali versamenti siano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre oppure in massimo quattro rate mensili di pari importo, invece che in cinque rate come previsto in precedenza
L’articolo 149 proroga al 16 settembre 2020 anche i termini di versamento scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, per le somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione (tutti istituti deflativi del contenzioso tributario)
Medesima proroga al 16 settembre 2020, per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
RIDUZIONE IVA SU DISPOSITIVI
• L’articolo 124 prevede, a regime, l’aliquota IVA ridotta del 5% sulla cessione di mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale (compresi quindi articoli di abbigliamento protettivo, detergenti e disinfettatanti, strumentazioni per diagnostica, apparecchiature sanitarie etc..)
• Tenuto conto dello stato di emergenza sanitaria in atto, si prevede inoltre che, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, tali cessioni siano esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti.
BONUS ADEGUAMENTO AMBIENTI DI LAVORO
L’articolo 120 prevede un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute, nell’anno 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel 2021
Il credito spetta per interventi compresi quelli edilizi necessari per spogliatoi e mense, spazi medici, ingressi e spazi comuni, arredi di sicurezza, strumenti ed apparecchiature per lo svolgimento dell’attività e il controllo della temperatura di dipendenti ed utenti
Successivi decreti individueranno ulteriori spese o soggetti ammissibili, e le modalità di applicazione.
BONUS SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI
L’articolo 125 riconosce ad imprese, professionisti ed enti un credito d’imposta pari al 60 % delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro
Le spese ammissibili al beneficio riguardano:
• la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
l’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
l’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
• Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione con F24 a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso
• L’operatività è subordinata ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge
• Viene abrogata la precedente disciplina sul credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, introdotta dai decreti “Cura Italia” e “Liquidità”.
BANDI INAIL LUOGHI DI LAVORO
L’articolo 95 annuncia interventi straordinari da parte dell’ INAIL destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l’acquisto di:
a) apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
c) apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
L’importo massimo concedibile è pari ad euro 15.000 per le imprese fino a 9 dipendenti, euro 50.000 per le imprese da 10 a 50 dipendenti, euro 100.000 per le imprese con più di 50 dipendenti.
Tali interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
INDENNITÀ 600 EURO
• L’articolo 84 estende al mese di aprile la medesima indennità pari a 600 euro concessa per il mese di marzo a imprenditori e lavoratori iscritti alle gestioni INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
• Per liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, viene inoltre prevista un’ulteriore indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro.
• Il riconoscimento di tale indennità è però subordinato alla riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dello stesso bimestre dell’anno 2019, da individuarsi secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.
• Per accedere a tale indennità è necessario inoltrare domanda all’Inps, corredata da autocertificazione sul possesso dei requisiti sopra richiamati.
Il medesimo articolo 84 regolamenta inoltre modalità e requisiti per ulteriori indennità a favore di lavoratori quali:
– titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o autonomi occasionali che hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del decreto
– lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
– lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese del turismo e terme
– lavoratori dipendenti stagionali e intermittenti con almeno trenta giornate lavorative precedenti
– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata
– lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.
CESSIONE SCONTI FISCALI COVID-19
L’articolo 122 riconosce la possibilità – a partire dal 19 maggio fino al 31 dicembre 2021 – per gli aventi diritto di cedere, anzichè utilizzare direttamente, i crediti di imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:
– credito d’imposta per canoni locazione C1 botteghe e negozi
– credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
– credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
– credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e acquisto dispositivi di protezione.
La cessione può essere fatta a favore di soggetti terzi, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, previa opzione da esercitare in via telematica con le modalità di prossima definizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
CESSIONE O SCONTO BONUS EDILIZIA
L’articolo 121 permette, per gli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di optare, alternativamente:
• per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito
• per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà anche dì successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Gli interventi interessati dalla norma possono riguardare:
– recupero del patrimonio edilizio
– efficienza energetica
– adozione di misure antisismiche
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
– installazione di impianti fotovoltaici
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.