È stata pubblicata, sul Supplemento Ordinari n. 25 della Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) del 19 maggio 2020, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO, IN SINTESI
Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario (FIS-FSBA), Cassa integrazione in Deroga (tutte con la causale COVID- 19)
Confermato che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di cassa integrazione (CIG-CIGD) o assegno ordinario (FIS-FSBA) con causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020, per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 per le aziende che hanno utilizzato le prime nove, incrementate ancora di ulteriori 4 settimane a condizione che le prime 14 settimane siano state interamente fruite entro il 31 agosto 2020.
La legge di conversione ha confermato che queste ultime quattro settimane (dalla 15esima alla 18esima) possono essere utilizzate anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, indipendentemente dal settore di appartenenza.
Congedo parentale straordinario per Covid
La conversione in legge del decreto “Rilancio” ha sia confermato l’aumento da 15 a 30 giorni (continuativi o frazionati) della durata massima del congedo parentale e sia precisato che tale congedo è utilizzabile per ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato con figli fino a 12 anni (senza limiti di età, invece, in caso di figli con disabilità). I periodi di congedo devono essere utilizzati alternativamente da entrambi i genitori lavoratori conviventi e viene specificato (ma per analogia con il normale congedo parentale era già così) che possono essere fruiti anche in forma giornaliera ed oraria. Il termine finale per la fruizione del congedo, con una modifica apportata in sede di conversione, è stato prorogato dal 31 luglio al 31 agosto 2020.
Validità del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva)
Durante l’iter di conversione, è stato soppresso il comma 1 dell’art. 81, che, modificando l’art. 103 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), stabiliva che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano validità sino al 15 giugno 2020. A seguito dell’abrogazione, pertanto, anche per il DURC trova applicazione la disciplina (dell’art. 103, comma 2), che aveva già previsto la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Quindi, si torna a stabilire che i Durc in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità sino al 29 ottobre 2020. Ma c’è ancora un’altra novità sul tema, introdotta stavolta dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 ( “Decreto Semplificazione e innovazione digitale”) che attenua fortemente le possibili irregolarità collegate alla proroga e all’assenza di controlli. L’articolo 8 comma 10 del Decreto Semplificazione indica che di fatto la proroga non opera per “lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto” ovvero in materia di appalti, affidamenti diretti o procedure di gara con scadenza successiva al 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore del “Decreto Semplificazione”). Si attendono ulteriori necessari chiarimenti in merito da parte del legislatore.
Conferma divieto licenziamenti
Confermato fino al 17 agosto 2020 il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi (nonché la sospensione delle procedure in corso). È stata, invece, introdotta una disposizione con la quale, in via eccezionale e fino al 17 agosto 2020, si modificano i termini complessivi delle procedure previste dalla legge in caso di trasferimento d’azienda in cui sono complessivamente occupati più di 15 lavoratori. Si prevede, in particolare, che la durata dei termini previsti per la procedura di comunicazione degli obblighi d’informazione alle rappresentanze sindacali, a carico delle parti private che trattano il trasferimento d’azienda, e di esame congiunto delle informazioni trasmesse, in caso di mancato accordo, non possa avere durata inferiore ai 45 giorni.
Smart Working
Viene confermato che i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, con le procedure semplificate già previste per lo stato di emergenza COVID 19, purché la loro prestazione sia compatibile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
La novità consiste nell’aver riconosciuto (sempre fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
Ad ogni modo, dal 1° agosto si dovrà utilizzare una nuova procedura semplificata per comunicare al ministero del Lavoro l’elenco dei dipendenti in smart working, senza inviare l’accordo individuale di cui però l’azienda dovrà dichiarare il possesso. È questo il chiarimento del Ministero del Lavoro tramite una Faq pubblicata ieri sul sito ministeriale.
Distacchi semplificati con il contratto di rete
Con l’articolo 43 bis, inserito in fase di conversione in legge del decreto rilancio, le imprese tramite il contratto di rete potranno beneficiare di importanti vantaggi in termini di flessibilità. In particolare potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità (articolo 30, comma 4 ter, del Dlgs 276/2003), senza dover subordinate tale operazione alla sussistenza di uno specifico interesse del distaccante. Un vantaggio e una deroga notevole rispetto alle regole ordinarie, che consente di utilizzare il distacco come forma di “prestito di personale” molto simile alla somministrazione di manodopera, pur senza dover rispettare le regole generali che governano questo istituto. Il contratto di rete dovrà perseguire specifiche finalità, tra le quali:
• l’impiego di dipendenti a rischio di perdita del posto di lavoro (delle imprese partecipanti alla rete);
• l’inserimento di persone che hanno perso il posto per chiusura di attività o per crisi;
• assumere figure professionali destinate a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
Le parti potranno sottoscrivere l’atto senza seguire le forme di pubblicità previste dal comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto nel registro delle imprese): tale ob)bligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l’assistenza di organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.
Contratti apprendisti/lavoratori a termine
In attesa di necessari interventi del Ministero del Lavoro, per chiarire quelli che sono gli ambiti applicativi della norma, (chiarimenti che riteniamo fondamentali per la corretta applicazione) si segnala che la conversione in legge del decreto “Rilancio” apporta una novità piuttosto rilevante in tema di contratti di lavoro: è prorogata la durata dei contratti di apprendistato diverso da quello professionalizzante (la cui proroga in caso di sospensione è già prevista dalla legge, nello specifico dal D.Lgs. 148/2015) e dei contratti di lavoro a termine, anche in regime di somministrazione, che sono stati sospesi dall’attività lavorativa a causa delle misure di contenimento per il Coronavirus, in misura equivalente al periodo di sospensione. Resta fermo al 30 agosto 2020 il termine finale per la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a termine senza necessità di causale.
Fruizione del congedo Covid-19 esteso fino al 31 agosto
L’Inps, con messaggio n. 2902/2020, informa che, a seguito emanazione della legge di conversione del c.d. Decreto Rilancio, è stato esteso il periodo di fruizione del congedo straordinario per Covid-19, fino al 31 agosto (sempre per un massimo di 30 giorni.
Precisa l’Inps che tale congedo può essere fruito anche in modalità oraria (a far data dal 19/07/2020), pertanto è stata aggiornata l’applicazione sul sito dell’Istituto per presentare la domanda per consentire la richiesta fino al 31/08/2020 e saranno successivamente fornite indicazioni per la presentazione della domanda con modalità oraria.