Decreto lavoro approvato dal Consiglio dei Ministri il 1º maggio 2023

Il 1° maggio 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Decreto Lavoro” (Decreto Legge n. 48 del 04/05/23) che in data 04/05/23 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 5 maggio 2023.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE: esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 39)

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023 aveva già ridotto la contribuzione a carico del lavoratore nel seguente modo:

  • se la retribuzione imponibile mensile non è superiore ad euro 1.923,00 la riduzione contributiva è pari al 3%;
  • se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra euro 1.923,01 ed euro 2.692,00 la riduzione contributiva è pari al 2%.

Il nuovo intervento normativo prevede, per il periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2023, un innalzamento dell’esonero contributivo di 4 punti percentuali e pertanto la riduzione contributiva totale a carico del lavoratore è la seguente:

  • se la retribuzione imponibile mensile non è superiore ad euro 1.923,00 la riduzione contributiva è pari al 7%;
  • se la retribuzione imponibile mensile è compresa tra euro 1.923,01 ed euro 2.692,00 la riduzione contributiva è pari al 6%.


FRINGE BENEFIT: INNALZAMENTO SOGLIA DI ESENZIONE ad euro 3.000,00 per i lavoratori con figli a carico (art. 40)

Per l’anno 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro

  • ai lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati)

è esente dall’imponibile fiscale e contributivo fino ad un massimo di euro 3.000,00.

Nell’esenzione sopra indicata oltreché il valore dei beni ceduti e servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli a carico rientrano, per espressa previsione normativa, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche

  • del servizio idrico integrato;
  • dell’energia elettrica;
  • del gas naturale.

In caso di attuazione del presente articolo normativo:

  • i datori di lavoro dovranno darne comunicazione alla Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) se presenti in azienda
  • ed i lavoratori interessati dovranno dichiarare al datore di lavoro di aver diritto all’esenzione comunicando il codice fiscale dei figli a carico.

Precisiamo che il costo dei beni ceduti o dei servizi erogati/rimborsati è completamente a carico dell’azienda ed è facoltà del datore di lavoro concedere o meno il beneficio ad ogni singolo lavoratore.



NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (art. 24)

L’art. 24 del Decreto Lavoro, modificando l’art. 19 del D. Lgs. 81/2015, abroga di fatto le causali previste dal “Decreto Dignità” (D.L. 87/2018) introducendone di nuove come di seguito riportato.

Pertanto, al contratto a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi (anche aziendali);
  • in sostituzione di altri lavoratori;
  • in mancanza di casi previsti dai contratti collettivi, fino al 24 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica organizzativa o produttiva individuate tra le parti.

Ricordiamo che, fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi e con l’eccezione dei contratti stagionali:

  • la durata complessiva dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro non può superare i 24 mesi;
  • nell’ambito della durata complessiva di 24 mesi devono essere computati anche i rapporti a termine intrattenuti per il tramite di Agenzie di Somministrazione;
  • non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al primo gennaio. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile la stipula di un contratto a tempo determinato. Non rientrano nel computo i lavoratori assunti per sostituzione di altri dipendenti, i lavoratori ultracinquantenni ed i lavoratori stagionali (oltre agli altri casi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 81/2015).
  • a prescindere dal numero dei contratti, il termine del contratto può essere prorogato al massimo per n. 4 volte.


LETTERA DI ASSUNZIONE: SEMPLIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI (art. 26)

Il nuovo Decreto ha previsto notevoli semplificazioni rispetto alla disciplina normativa introdotta nell’agosto 2022 dal Decreto Trasparenza relativamente ai contratti individuali di lavoro.

Pertanto, come avveniva fino al 12/08/2022, nei nuovi contratti individuali di lavoro le informazioni relative al periodo di prova, alla formazione, alle ferie, ai congedi retribuiti, al preavviso, al trattamento economico contrattuale, all’orario di lavoro (con l’eccezione dei part time), agli enti previdenziali e assicurativi, si considerano adempiute con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

Sempre in un’ottica di semplificazione, il datore è tenuto a consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi  nazionali, territoriali o aziendali nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.



INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 27)

I datori di lavoro privato (con esclusione del settore domestico) che, nel periodo compreso tra il 01/06/2023 ed il 31/12/2023, assumono giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni che abbiano le seguenti caratteristiche:

  • non lavorino;
  • non siano inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
  • siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani

possono beneficiare di un incentivo nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda ai fini previdenziali.

La durata dell’incentivo è di 12 mesi e riguarda le assunzioni con contratto di lavoro

  • a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione)
  • di apprendistato professionalizzante o di mestiere

L’incentivo dovrà essere richiesto telematicamente all’INPS che provvederà a riconoscerlo in ordine cronologico di presentazione della domanda e fino ad esaurimento fondi. L’incentivo sarà fruibile dal datore di lavoro tramite conguaglio delle denunce contributive mensili.

Si rimane in attesa degli opportuni chiarimenti INPS al fine dell’effettiva applicabilità dell’incentivo.

A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene istituito l’assegno di inclusione in sostituzione del reddito di cittadinanza quale contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale.

Contestualmente, sempre dal 01/01/2024, verrà riconosciuto ai datori di lavoro privati

  • che inseriscano l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIIL
  • e che successivamente assumono beneficiari dell’Assegno di Inclusione

con contratto di lavoro subordinato (pieno o parziale)

  • a tempo indeterminato
  • In apprendistato
  • a tempo determinato;
  • stagionale

un beneficio contributivo a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) per un periodo massimo di 12 mesi. L’esonero contributivo è pari

  • ad un importo massimo di euro 8.000,00 su base annua (riparametrato su base mensile) per le assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato;
  • ad un importo massimo di euro 4.000,00 su base annua (riparametrato su base mensile) per le assunzioni a tempo determinato o stagionale. In tal caso la durata dell’esonero non può comunque superare la durata del rapporto di lavoro.

L’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni del contratto a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo cumulativamente di 24 mesi.

Salvo che per giustificato motivo o giusta causa, in caso di licenziamento del beneficiario dell’assegno di inclusione effettuato nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni di legge.

Si rimane in attesa degli opportuni chiarimenti INPS al fine dell’effettiva applicabilità dell’incentivo.

In attesa dell’entrata in vigore dell’assegno di inclusione, ricordiamo che nel corso del 2023, ai datori di lavoro privato (con esclusione del settore domestico) che

  • assumono con contratto a tempo indeterminato
  • oppure trasformano contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato

soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza hanno diritto all’esonero contributivo

  • del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e dei contributi e premi INAIL
  • per un periodo massimo di 12 mesi
  • nel limite massimo di importo pari ad Euro 8.000,00 su base annua da riparametrare su base mensile;

 



IMPLEMENTAZIONE PRESTAZIONI OCCASIONALI – PrestO (nuovi voucher) NEL SETTORE TURISTICO E TERMALE (art. 37)

Ricordiamo che la Legge di Bilancio, modificando l’art. 54 bis del D.L. n. 50/2017 ha apportato modifiche alla disciplina della Prestazione Occasionale [PrestO] relativa ai cosiddetti “nuovi voucher” ampliandone le possibilità di utilizzo come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Regole in vigore dal 01/01/2023
Limite dimensionale azienda utilizzatrice n. 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Compenso massimo erogabile alla totalità dei prestatori euro 10.000,00
Compenso massimo percepibile da ogni prestatore dalla generalità dei committenti euro  5.000,00
Compenso massimo percepibile dal singolo committente euro 2.500,00

 

Il Decreto Lavoro interviene nuovamente modificando l’art. 54 bis del D.L. 50/2017 ed apportando le seguenti ulteriori novità per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento:

 

DESCRIZIONE Regole in vigore dal 01/01/2023
Limite dimensionale azienda utilizzatrice esclusivamente se operante nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento n. 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Compenso massimo erogabile alla totalità dei prestatori esclusivamente per le aziende operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento euro 15.000,00
Compenso massimo percepibile da ogni prestatore dalla generalità dei committenti euro  5.000,00
Compenso massimo percepibile dal singolo committente euro 2.500,00


ADEMPIMENTI DA EFFETTUARE SUL PORTALE INPS PER L’ATTIVAZIONE DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI [PrestO]:

Per l’attivazione delle prestazioni occasionali è necessario effettuare, con un anticipo di almeno 15 giorni, le seguenti operazioni:

  • provvedere al versamento con modello F24 dell’importo relativo al costo che dovrà sostenere l’azienda (netto al lavoratore più contributi). Precisiamo che eventuali integrazioni di versamento dovranno essere fatte sempre con un preavviso di 15 giorni;
  • procedere alla registrazione dell’azienda sul portale INPS (se mai effettuata);
  • effettuare la registrazione dei lavoratori. Sono necessari tutti i dati anagrafici dei lavoratori (fotocopia carta d’identità, codice fiscale e permesso di soggiorno, numero di cellulare e indirizzo e-mail) oltreché del codice IBAN degli stessi in quanto il pagamento sarà effettuato direttamente dall’INPS. Se il lavoratore è sprovvisto di un proprio conto corrente l’INPS provvederà a domiciliare l’importo presso l’ufficio postale con spese di notifica e incasso a carico del lavoratore. I LAVORATORI NON DEVONO AVER AVUTO RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO NEGLI ULTIMI SEI MESI CON L’AZIENDA CHE ATTIVA LA PROCEDURA.

ATTENZIONE: ricordiamo che le prestazioni occasionali NON possono essere attivate in caso di prestazioni nell’ambito di contratti di appalto e/o subappalto.



OMESSO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE: MODIFICA REGIME SANZIONATORIO  (art. 23)

La nuova norma modifica e mitiga il regime sanzionatorio previsto nel caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dipendente come di seguito riportato:

DESCRIZIONE Regime sanzionatorio in vigore fino al 04/05/2023 Regime sanzionatorio in vigore dal 05/05/2023
Omesso versamento da parte dell’azienda delle ritenute previdenziale a carico del lavoratore per importi non eccedenti euro 10.000,00 Sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00. Sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 1,5  fino a 4 volte l’importo omesso.

 

Ricordiamo che l’omissione del versamento delle ritenute a carico dipendente per importi superiori ad Euro 10.000,00 continua a rimanere in ambito penale.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it



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