Decreto bollette – Principali misure

Si illustrano le principali misure del D.L. 34/2023 (c.d. Decreto Bollette) in vigore dal 31/03/2023.

Bonus sociale elettrico e gas

È stato confermato per il secondo trimestre 2023 il potenziamento delle agevolazioni sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e a quelli in gravi condizioni di salute nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale.

Lo sconto sulle bollette di luce e gas spetta ai nuclei con indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 15mila euro.

Il riconoscimento avviene in automatico, cioè senza dover presentare alcuna specifica istanza: è sufficiente aver prodotto la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e aver ottenuto l’attestazione dell’Isee. Il “decreto Bollette”, inoltre, amplia la platea dei destinatari del bonus sociale, intervenendo sulla disposizione che riconosce l’accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e Isee non superiore a 20mila euro (comma 9-bis dell’articolo 3, Dl 185/2008, citato): dal secondo trimestre 2023 e fino alla fine dell’anno, tale valore è innalzato a 30mila euro.

Bonus energetici imprese per il 2° trimestre 2023

Sono state estese le misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale fino al 30 giugno 2023, come di seguito dettagliato:

Imprese non energivore

  • destinatari del bonus: imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile ≥ a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore;
  • misura del bonus: è pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel 2° trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2023, al netto delle imposte ed eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Imprese non gasivore

  • misura del bonus: è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel 2° trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • condizione per il riconoscimento del bonus: il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al 1° trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023.

Nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel 1° e nel 2° trimestre 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 1° trimestre del 2019, può richiedere al fornitore una comunicazione riportante il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il 2° trimestre 2023, che il venditore dovrà inviare al cliente entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.

Per informazioni:

UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui