COVID-19: PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA DOPO LO STOP PROLUNGATO

 

La sospensione nell’utilizzo di molti edifici o parti di essi, quali alberghi ed edifici con alloggio, attività di ristorazione, centri sportivi e commerciali, strutture turistico-recettive, ricreative ed espositive, può aumentare il rischio di sviluppo della legionella negli impianti idrici e nei dispositivi associati. Per effetto delle disposizioni attinenti al “lockdown”, si sono verificate condizioni di stagnazione prolungate di acque nelle reti di distribuzione interna.

Il decreto legislativo 81/2008 prevede l’obbligo, per il datore di lavoro, di valutare il rischio legionella sia per i lavoratori che per qualsiasi altra persona che frequenti il luogo di lavoro.

La legionella è uno tra i patogeni più importanti trasmessi attraverso l’acqua, responsabile di una grave polmonite interstiziale denominata “malattia dei legionari”, generalmente nota come “legionellosi”, a notifica obbligatoria, oltre che di una sindrome lieve simil-influenzale detta “Febbre di Pontiac”.

Si rammenta a tutti i gestori di strutture turistico-recettive, condomini, impianti sportivi, palestre, piscine, centri benessere, case di riposo o altre attività in cui sono presenti impianti ad acqua calda sanitaria (es. docce) che, in funzione delle linee guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni, occorre attuare misure di sicurezza appropriate per prevenire il rischio legionellosi a protezione dei clienti e dei lavoratori.

In particolare i datori di lavoro sono obbligati ad eseguire una valutazione del rischio dovuta alla presenza di legionella per il tramite di persona competente, oltre ad eventuali interventi per ridurre le criticità, se riscontrate.

La valutazione del rischio è una stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti (es. impianti di riscaldamento, idrici, condizionatori) sulla salute dell’uomo e risulta di fondamentale importanza per acquisire il grado di vulnerabilità della struttura in termini di probabilità di proliferazione batterica al loro interno ed esposizione ad aerosol che essi possono determinare.

Allo scopo di effettuare un’efficace prevenzione, l’analisi del rischio legionella deve essere aggiornata con cadenza almeno biennale (preferibilmente annuale).
Per supportare gli operatori aziendali nei passaggi che consentono di ottemperare ai nuovi obblighi, la cui inosservanza è pesantemente sanzionabile, l’Associazione Commercianti Albesi ha istituito un servizio specializzato per la redazione del documento di valutazione del rischio e per il prelievo campioni di acqua per monitorare la presenza/assenza del batterio legionella.
La mancata redazione del documento di valutazione del rischio legionella, e la mancata adozione di misure di gestione del rischio, è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44.
Per ulteriori informazioni, consulenze e prelievo dei campioni e per l’analisi del rischio legionella si prega di contattare:

Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

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